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mercoledì 25 novembre 2020

Abolizione seconda rata IMU per l'anno 2020 per gli immobili in cui si esercitano attività sospese per il COVID-19

L'art. 5 del DL 149/2020 stabilisce che per gli immobili ubicati nei Comuni delle zone rosse, ossia nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto a causa del COVID-19, individuate con ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell'art. 3 del DL 149/2020, non è dovuta la seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportate nell'Allegato 2 dello stesso decreto. Affinché spetti l'esenzione i relativi proprietari devono anche essere i gestori delle attività ivi esercitate.

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domenica 7 giugno 2020

“Nuova” IMU - Codici tributo per il versamento mediante il modello F24

A decorrere dal 2020, i co. 738 783 dell’art. 1 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) hanno riscritto la disciplina dell’IMU, con abolizione della TASI.
A seguito di tale riforma, con la ris. Agenzia delle Entrate 29.5.2020 n. 29:
• sono stati confermati i codici tributo da utilizzare per il versamento dell’IMU mediante i modelli F24 e F24 EP;
• è stato istituito un nuovo codice tributo.

CODICI TRIBUTO CONFERMATI
I codici tributo da utilizzare per il versamento dell’IMU mediante il modello F24 rimangono quindi i seguenti, che erano stati istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 35:
• “3912”, denominato “IMU imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze COMUNE”;
• “3913”, denominato “IMU imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale COMUNE”;
• “3914”, denominato “IMU imposta municipale propria per i terreni COMUNE”;
• “3916”, denominato “IMU imposta municipale propria per le aree fabbricabili COMUNE”;
• “3918”, denominato “IMU imposta municipale propria per gli altri fabbricati COMUNE”;
• “3923”, denominato “IMU imposta municipale propria INTERESSI DA ACCERTAMENTO COMUNE”;
• “3924”, denominato “IMU imposta municipale propria SANZIONI DA ACCERTAMENTO COMUNE”.
Immobili del gruppo catastale “D”
Per gli immobili a uso produttivo, classificati nel gruppo catastale “D”, la ris. Agenzia delle Entrate 29.5.2020 n. 29 ha confermato, anche per i versamenti dal 2020 con il modello F24, i seguenti codici tributo istituiti dalla precedente ris. 21.5.2013 n. 33:
• “3925”, denominato “IMU imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D STATO”;
• “3930”, denominato “IMU imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D INCREMENTO COMUNE”.
Modello F24 EP
La ris. Agenzia delle Entrate 29.5.2020 n. 29 ha altresì confermato i codici tributo da utilizzare per il versamento dell’IMU mediante il modello F24 EP, che erano stati istituiti dalle precedenti ris. 5.6.2012 n. 53 e 21.5.2013 n. 33.

NUOVO CODICE TRIBUTO PER I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA
Per il versamento tramite il modello F24 dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, di cui all’art. 1 co. 751 della L. 160/2019, la ris. Agenzia delle Entrate 29.5.2020 n. 29 ha invece istituito il codice tributo “3939”, denominato “IMU imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita COMUNE”.
Ravvedimento operoso
In caso di ravvedimento operoso, le sanzioni e gli interessi vanno versati unitamente all’imposta dovuta.

COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”:
• indicando nel campo “codice ente/codice comune” il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it);
• barrando la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
• barrando la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;
• barrando la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo; se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, occorre barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”;
• indicando nel campo “Numero immobili” il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
• indicando nel campo “Anno di riferimento” l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA” (es. 2020); nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” occorre indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

VERSAMENTI FINO AL 2019
Per gli anni d’imposta fino al 2019, i versamenti dell’IMU mediante i modelli F24 e F24 EP devono essere effettuati utilizzando i codici tributo istituiti con le citate ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 35, 5.6.2012 n. 53 e 21.5.2013 n. 33.

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martedì 26 maggio 2020

Aliquote IMU 2020

Le aliquote dell'IMU in vigore dal 2020 sono definite dai co. 748-757 dell'art. 1 della L. 160/2019 e si riassumono nella tabella che segue:


In altre parole, le aliquote minime e massime deliberabili dagli enti locali sono le seguenti:


Con riguardo alle aliquote della "nuova" IMU sono molte le differenze rispetto alla "vecchia" imposta municipale. Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle aliquote stabilite dall'art. 13 co. 6 - 8 del DL 201/2011 ed applicabili fino al 31/12/2019:


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lunedì 5 dicembre 2016

Imu 2016: possibile la doppia agevolazione sul comodato ai figli

L’effetto di aliquota agevolata e imponibile dimezzato

Per rispondere al quesito occorre ricordare che fino al 2011, in regime di Ici, i Comuni avevano la possibilità di assimilare all’abitazione principale le unità concesse in comodato a parenti e/o anche ad affini, stabilendone il grado. Ne è scaturito un regime di esonero “a macchia di leopardo”, secondo le decisioni dei singoli Comuni.
Questa disciplina non è stata più riproposta con l’introduzione dell’Imu, nel 2012, per cui è venuta meno la possibilità per i Comuni di assimilare i comodati, passati da un regime di esonero a uno di pagamento in base all’aliquota ordinaria prevista dal Comune. Per evitare aumenti sproporzionati in danno dei contribuenti che prima fruivano di un regime agevolato, diversi Comuni, pur sforniti della possibilità di assimilare i comodati alle abitazioni principali, hanno deciso di prevedere per i comodati aliquote ridotte rispetto a quelle ordinariamente previste per le seconde case.
Successivamente, il Dl 102/13 ha reintrodotto, a partire da luglio 2013, la facoltà per i Comuni di equiparare all’abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta, limitata però a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. La legge di Stabilità 2014 ha confermato tale facoltà, pur introducendo alcune differenze rispetto al 2013, tra cui il parametro della rendita catastale di 500 euro, oltre al limite Isee di 15mila euro.

Il regime dal 2016
Questo regime è durato appena due anni, il 2014 e il 2015, eliminato dal 1° gennaio 2016 e sostituito con una riduzione della base imponibile. Ciò ha comportato inevitabilmente l’impossibilità per i Comuni di percorrere la strada regolamentare per disporre l’assimilazione, nonché l’inefficacia delle disposizioni regolamentari che l’avevano già disciplinata. La stessa legge di Stabilità 2016, in luogo della precedente facoltà di assimilazione, ha introdotto la riduzione automatica del 50% della base imponibile Imu (ma anche della Tasi) per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori, nel rispetto però di alcune condizioni che diremo oltre. Resta comunque la possibilità, per i Comuni, di stabilire un’aliquota agevolata non inferiore al 4,6 per mille (in tal senso si è peraltro espresso il Dipartimento delle Finanze con la risoluzione 1/DF del 17 febbraio 2016).

La doppia agevolazione
Pertanto, è possibile che nel 2016 si verifichi una “convivenza” tra l’aliquota comunale agevolata, eventualmente già prevista per i comodati, e il dimezzamento della base imponibile stabilito per legge, sempreché risultino rispettate le condizioni imposte dai Comuni (relativamente all’aliquota agevolata) e dalla legge (per la riduzione del 50%). Per le prime occorre fare riferimento alle decisioni comunali, che per concedere l’aliquota agevolata potrebbero ad esempio prevedere una comunicazione da parte del contribuente. Per la riduzione del 50% occorre invece rispettare le condizioni previste direttamente dalla legge. Oltre al rapporto di parentela di primo grado, la seconda condizione è che l’immobile deve costituire l’abitazione principale del comodatario (nel nostro caso, il figlio del lettore). Inoltre, il proprietario deve avere dimora abituale e residenza anagrafica nello stesso Comune in cui si trova il fabbricato concesso in comodato. Altra condizione riguarda il numero massimo di due immobili a uso abitativo che può possedere il contribuente, posti nello stesso Comune. Il quinto requisito riguarda la categoria catastale del fabbricato in comodato, che non può essere di lusso (A/1, A/8, A/9). Infine, la norma agevolativa impone il contratto di comodato, che deve essere registrato anche se verbale (va utilizzato il modello 69).
Ne consegue che, se il lettore nel 2015 aveva titolo a pagare l’aliquota ridotta prevista per l’abitazione concessa in comodato, anche quest’anno ha diritto a tale riduzione, considerato peraltro il blocco dei tributi che non consente agli enti di aumentare nel 2016 la pressione fiscale e quindi di eliminare le agevolazioni già concesse in precedenza (cosiddetti aumenti “indiretti”).
Se poi sussistono anche tutte le condizioni per applicare il 50% dell’Imu, come sembra di capire dal quesito, il lettore dovrà ricalcolare l’imposta complessivamente dovuta per il 2016, applicando alla base imponibile la riduzione del 50% e l’aliquota agevolata del 4,6 per mille. A tale importo andrà poi sottratto quanto già versato in acconto a giugno e la differenza andrà pagata a saldo entro il 16 dicembre 2016.
 
Fonte: Il Sole 24 Ore - Giuseppe Debenedetto

L’anno scorso ho concesso in comodato un appartamento a mio figlio e ho pagato l’Imu con l’aliquota agevolata del 4,6 per mille, prevista dal Comune. Quest’anno, in sede di acconto a giugno 2016, ho pagato l’Imu nella misura ridotta del 50%, ma senza applicare l’aliquota agevolata. Vorrei sapere se ho fatto bene i calcoli. Preciso di possedere due appartamenti nello stesso Comune: in uno risiedo con mia moglie e l’altro è in comodato a mio figlio che lo utilizza come abitazione principale.
 

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martedì 7 giugno 2016

Casa ereditata da padre deceduto e occupata da madre che non ha usufrutto. Chi paga IMU e TASI?

Sono proprietario di una seconda casa, l’ho ereditata da mio padre che è deceduto ed è occupata da mia madre che non ha usufrutto, ma per legge le spetta comunque il diritto di abitazione. Chi deve pagare l’Imu e la Tasi?
 
Il coniuge superstite è l’unico soggetto passivo d’imposta (Imu e Tasi) in qualità di possessore titolare del diritto reale di “abitazione”, acquisito in virtù dell’articolo 540 del Codice civile.
Il lettore è invece “nudo proprietario” dell’immobile, come tale assolutamente estraneo al rapporto d’imposta e quindi non deve pagare nulla. Peraltro, trattandosi di abitazione principale, neppure la madre deve pagare nulla in quanto esente da Imu e da quest’anno anche da Tasi.

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lunedì 1 febbraio 2016

IMU e TASI sui comodati: il possesso degli immobili diversi dalle case non blocca la riduzione del 50% dell’imponibile

Ci sono ancora tre giorni di tempo per registrare senza sanzioni un contratto di comodato, cioè fino a giovedì 4 febbraio, e far scattare fin dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione Imu e Tasi sulle case concesse in uso gratuito ai parenti.
E se fino a ieri questa possibilità era riservata ai pochissimi fortunati che centravano i requisiti fissati dalla legge di Stabilità 2016, con gli ultimi chiarimenti del dipartimento delle Finanze il cerchio si allarga, almeno un po’.
In occasione di Telefisco 2016, le Finanze hanno chiarito che il possesso degli immobili diversi dalle case non blocca la riduzione del 50% dell’imponibile (e dunque dell’imposta, clicca qui).
Ma procediamo per gradi, e vediamo prima in cosa consiste l’allargamento del perimetro e poi come ottenere l’agevolazione.

Salvi terreni e negozi
Può ottenere lo sconto Imu e Tasi anche chi possiede altri immobili non abitativi oltre la casa data in comodato e quella in cui abita. In pratica, fermi restando gli altri requisiti fissati dalla legge (si veda la scheda) il possesso di una quota di un terreno o di un negozio - per esempio - non bloccano più l’agevolazione.
Sono salvi anche i proprietari di abitazioni con due o più pertinenze dello stesso tipo, per esempio due garage. Per le regole Imu-Tasi, infatti, uno solo è classificato come pertinenza, mentre il secondo è comunque un altro immobile. Non essendo però ad uso abitativo non va a intaccare il tetto dei due immobili, valido per lo sconto.

La registrazione
Il contratto di comodato, secondo il Codice civile, è valido anche se non è messo per iscritto. Ma la legge di Stabilità impone di registrarlo alle Entrate per avere lo sconto Imu e Tasi. Registrazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla stipula, quindi normalmente entro il 20 gennaio.
Chi si fosse accorto in ritardo della nuova opportunità, però, può arrivare alla data del 4 febbraio senza perdere nulla né pagare sanzioni. I tributi locali si versano per dodicesimi e un periodo di almeno 15 giorni vale come un mese. Perciò, per poter “contare” anche gennaio, il comodato deve riportare come giorno di stipula – al più tardi – il 15 gennaio, il che porta a una data-limite per la registrazione di giovedì prossimo, per l’appunto.
Se sfora questo termine, il proprietario avrà due strade: considerare il contratto solo dal momento della registrazione, pagando le imposte in misura piena sul periodo non coperto, oppure pagare le sanzioni per la registrazione tardiva e gli interessi sfruttando il ravvedimento operoso, che è stato reso più conveniente dalla legge di Stabilità 2016, e beneficiando della limatura degli interessi legali (allo 0,2% dal 1° gennaio).

La convenienza
Per registrare il contratto, ai 200 euro di imposta di registro bisogna aggiungere l’imposta di bollo su ogni copia del contratto da registrare (16 euro ogni quattro pagine o 100 righe).
L’entità dello sconto dipende dalla rendita catastale e dall’aliquota comunale applicabile nel 2016 (il Comune non potrà aumentare quella deliberata nel 2015, ma potrebbe prevedere uno sconto).
Vediamo un esempio. La rendita media delle case date in uso gratuito ai parenti è di 468,44 euro (si veda il grafico). Immaginando per semplicità che il Comune abbia istituito solo un’aliquota Imu del 9,6 per mille, il prelievo ammonta a 756 euro all’anno. In questo caso, lo sconto del 50% vale 378 euro e supera di circa 150 euro le imposte di registrazione. Ogni mese di ritardo, invece, costa 31 euro di maggiore Imu, da controbilanciare con il costo del ravvedimento.
 Nel conto finale entra in gioco anche l’eliminazione della Tasi a carico dell’utilizzatore, in questo caso il comodatario che usa la casa come abitazione principale: uno sconto che vale dal 10 al 30% della Tasi, in quei Comuni - uno su due - in cui erano stati chiamati alla cassa anche l’inquilino e l’occupante.

Fonte: Il Sole 24 Ore - Cristiano Dell’Oste - Valeria Uva

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Telefisco 2016: Beni storico-artistici, lo sconto si cumula

Nel caso di concessione in comodato di abitazione storica, opera la doppia riduzione della base imponibile, ovvero riduzione del 50% per immobile storico e ulteriore riduzione del 50% per immobile in comodato, e quindi il contribuente versa sul 25% della base imponibile?
 
Nell’ipotesi di immobile storico o artistico concesso in comodato le finalità sottese alla concessione dei due benefici non appaiono incompatibili tra loro e, pertanto, il contribuente versa sul 25% della base imponibile.
Si deve però sottolineare che il cumulo delle due agevolazioni non può realizzarsi se l’immobile storico o artistico sia accatastato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), poiché la lettera 0A) del comma 3 dell’articolo 13 del Dl n. 201 del 2011 esclude espressamente la riduzione al 50% della base imponibile per gli immobili classificati nelle anzidette categorie catastali.
 È bene anche evidenziare che è ovvio che il cumulo non può operare nel caso di immobile inagibile o inabitabile dal momento che l’immobile concesso in comodato non può essere adibito a abitazione presentando le predette caratteristiche.
Vale la pena precisare che le conclusioni appena riportate non si pongono in contrasto con quanto affermato in un’altra risposta fornita in occasione di Telefisco 2012 in cui si chiedeva se potesse essere applicato il cumulo della riduzione del 50% in caso di abitazione storica dichiarata inagibile o inabitabile. Nella risposta a tale quesito è stato escluso il cumulo poiché non appare coerente con la logica della norma prevedere un’ulteriore agevolazione già insita in quella specificatamente disposta per questi immobili.

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Telefisco 2016: Tasi su abitazioni in prestito gratuito

Il comma 10 della legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) prevede la riduzione al 50% della base imponibile Imu delle abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado. Nulla viene detto in materia di Tasi con la conseguenza che il parente comodatario non pagherà la Tasi mentre il comodante la pagherà nella misura massima del 90% (salvo diversa percentuale decisa dal Comune). Si chiede conferma.
 
Si conferma che:
  • il comodatario, che adibisce ad abitazione principale l’immobile concesso in comodato, non è tenuto al versamento della Tasi (articolo 1, commi 639 e 669 legge n. 147 del 2013), poiché la legge di Stabilità per l’anno 2016 ha previsto l’esclusione dalla Tasi sia per il possessore sia per l’occupante per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
  • il comodante, se ricorrono tutte le condizioni richieste dall’articolo 13, comma 10, lettera a), calcolerà: a) l’Imu tenendo conto della riduzione al 50% della base imponibile; b) la Tasi, tenendo conto della medesima riduzione al 50% della base imponibile poiché la Tasi si calcola sulla stessa base imponibile dell’Imu.
A ciò, però, deve aggiungersi che il possessore, a norma dell’articolo 1, comma 681, della legge n. 147 del 2013, come modificato dal comma 14 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, è tenuto al versamento nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all’anno 2015.
Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% dell’ammontare complessivo del tributo.
 

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Telefisco 2016: Casa in uso a parenti - la nozione di immobile

La concessione in comodato di una abitazione al genitore o al figlio consente l’abbattimento della base imponibile Imu del 50%, ciò a condizione che il concedente non possieda altri immobili a parte quello concesso in comodato e la propria abitazione principale. Questo vuol dire, ad esempio che il possesso di un terreno agricolo o di un negozio in comproprietà con i fratelli impedisce tale agevolazione?
 
 Si deve precisare che la norma di favore si colloca nell’ambito del regime delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo, pertanto laddove la norma richiama in maniera generica l’immobile, la stessa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo.
In conclusione il possesso di un terreno agricolo o di un negozio in comproprietà con i fratelli non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione.

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mercoledì 30 dicembre 2015

Tasi azzerata sulle prime case e sui fabbricati «assimilati»

Partendo dall’abolizione della Tasi per l’abitazione principale, la legge di Stabilità 2016 prevede diversi interventi per la casa.


Le abitazioni principali
Dal 2016 saranno escluse dalla Tasi le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, escluse quelle di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
L’esenzione opera, quindi, anche per i detentori, a qualsiasi titolo (locazione, comodato) di un fabbricato non di lusso destinato a propria abitazione principale. Per le abitazioni principali degli utilizzatori resta però dovuta la quota a carico del possessore, nella misura stabilita dal Comune nel 2015 (nel silenzio dell’ente 90%). Per le abitazioni di lusso, invece, continua ad applicarsi l’Imu, con l’aliquota approvata nel 2015 e la detrazione di 200 euro.

I comodati
È abrogata la disposizione che permetteva ai Comuni di disporre con proprio regolamento l’assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato a parenti. Queste abitazioni saranno nel 2016 soggette ad aliquota ordinaria, salvo che non si rispettino le condizioni previste per il nuovo comodato, il quale però non prevede più l’assimilazione ma solo una riduzione al 50% della base imponibile.
La nuova assimilazione opera per le unità immobiliari non di lusso concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le usano come abitazione principale, sempre che il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche se il comodante possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, sempre non di lusso.

Le «assimilazioni»
Con una modifica alla disciplina Tasi (comma 669 della legge 147/2013) si chiarisce quali sono le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale. Si tratta, nel rispetto delle condizioni specificate in norma, di:
abitazioni dei residenti all’estero;
abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci;
alloggi sociali;
ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione;
immobile dei militari;
se previsto dal regolamento comunale, abitazioni degli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.
A questi casi si aggiunge quello delle abitazioni di proprietà delle coop edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche se non hanno la residenza anagrafica.

Gli affitti concordati
Doppia agevolazione per gli immobili locati a canone concordato (legge 431/1998). Dal 2016 l’Imu e la Tasi, determinate applicando l’aliquota deliberata dal Comune nel 2015, sono dovute nella misura del 75 per cento.

Lo stop ai rincari
La legge di Stabilità “sospende” le delibere che dispongono aumenti tributari per il 2016. Ciò implica che anche gli aumenti già deliberati nel 2015, ma con effetti dal 2016, saranno inefficaci. La sospensione, invece, non opera per la Tari.
Sono salve per il 2016 le delibere tributarie del 2015 approvate con un solo giorno di ritardo, in seguito alla singolare sanatoria che ha disposto per legge che il «30 luglio» si interpreta come «31 luglio». Per gli altri Comuni che hanno approvato in ritardo, nel 2016 saranno applicabili le stesse misure del 2014.
Comunque, per il 2016 è stata mantenuta la possibilità, per i Comuni, di utilizzare la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille, a condizione però che vi sia nel 2016 una espressa deliberazione di Consiglio comunale confermativa della misura applicata per il 2015.

La tassa rifiuti
La legge di Stabilità rinvia al 2018 due importanti prescrizioni sulla Tari. La prima riguarda la possibilità di derogare ai coefficienti di produzione, cui fanno riferimento gli allegati al Dpr 158/1999, e di non considerare, per le utenze domestiche, il numero dei componenti della famiglia. Di fatto, un’applicazione della Tari molto simile alla Tarsu.
Il secondo rinvio riguarda la norma che avrebbe imposto ai Comuni, nella determinazione dei costi che devono trovare copertura integrale con la tariffa, di avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Fonte: Il Sole 24 Ore - Pasquale Mirto

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giovedì 24 dicembre 2015

Comodato ai parenti - Legge stabilità 2016

L'Imu e la Tasi non si applicheranno più per le unità immobiliari (diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, a patto che le utilizzino come abitazione principale e che il contratto di comodato sia registrato.
Il comodante, inoltre, dovrà risiedere e dimorare nello stesso Comune in cui è situato l'immobile dato in comodato.
In generale, il comodante dovrà possedere un solo immobile in Italia, ma l'agevolazione si potrà applicare anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (diversa dalle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

Fonte: Il Sole 24 Ore del 24/12/15

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giovedì 27 agosto 2015

Diritto di abitazione: la soggettività passiva

D: Per successione è stato “assegnato” un appartamento in questo modo: 6/9 al coniuge che vi abita abitualmente, 1/9 a ciascuno dei tre figli. Come ci si deve comportare per i pagamenti al fisco?
Per l’Imu, per i 6/9 la madre non paga, in quanto prima casa; per i restanti 3/9 dei figli, l’Imu va pagata come quota parte da loro come seconda casa?
Per la Tasi: la madre paga per i 6/9 e i tre figli ognuno la propria parte per i rimanenti 3/9?
 
R: II comma 2 dell’articolo 540 del Codice civile assicura al coniuge del defunto, quand’anche concorra con altri chiamati, la riserva del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano se di proprietà del defunto o di proprietà comune.
L’attribuzione è subordinata a un duplice requisito. Anzitutto la titolarità dell’immobile e dei mobili deve far capo al de cuius ovvero essere comune con il coniuge superstite; secondariamente la casa deve potersi considerare come quella di abituale coabitazione.
Ciò significa che agli altri eredi rimane la titolarità della sola “nuda proprietà”, cioè la proprietà del bene privata del diritto reale di godimento. Il coniuge superstite, nel solo caso in cui vanti il diritto di abitazione che gli spetta ai sensi dell’articolo 540 del Codice civile, conserva quindi la piena titolarità dell’immobile ai fini Imu, e pertanto nulla è dovuto, per tale tributo, dai tre figli coeredi, tra cui il lettore.
Ad analoga conclusione si addiviene anche per la Tasi, anche se sul punto la disciplina Tasi è piuttosto lacunosa perché manca, diversamente dall’Imu, l’elenco dei soggetti passivi, che si può comunque desumere dal complesso delle diverse norme e in particolare dal comma 673 della legge 147/13 (relativo alla detenzione temporanea) che fa riferimento al possessore “a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie”. Solo il titolare del diritto di abitazione rientra quindi tra i soggetti passivi della Tasi, mentre gli eventuali figli del de cuius sono solo «nudi proprietari» e come tali assolutamente estranei al rapporto d’imposta.
In conclusione, il lettore e i suoi fratelli, coeredi titolari della sola nuda proprietà, nulla dovranno a titolo di Imu e Tasi perché unico soggetto passivo d’imposta rimane la madre, titolare del diritto reale di abitazione.
 
Fonte: L'esperto risponde - Emanuele Re e Siro Giovagnoli

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sabato 24 gennaio 2015

Niente IMU sui terreni agricoli per tutti i Comuni della Mediavalle e Garfagnana

Dopo tanto penare, i terreni considerati “montani” dall’Istat diventano tali anche per il Fisco, ed escono dall’ambito di applicazione dell’Imu.
Questa scelta vale anche per l’imposta del 2014, che quindi non si applica negli oltre 3.500 Comuni classificati come “montani” dall’istituto di statistica.

Come si vede dalla tabella ISTAT tutti i Comuni della Mediavalle e Garfagnana sono considerati Comuni Montani.


Per gli altri, il nuovo appuntamento con l’imposta è fissato al 10 febbraio, perché la vecchia scadenza del 26 gennaio è stata resa impraticabile da un decreto presidenziale del Tar Lazio oltre che dall’inesorabile scorrere del tempo. 
Nel nuovo quadro, la scadenza di febbraio riguarda i proprietari di terreni nei 652 Comuni classificati come “parzialmente montani” dall’Istat, a meno che si tratti di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
Nella Provincia di Lucca, l'unico Comune parzialmente montano è Lucca.

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martedì 13 gennaio 2015

Il CAI con i Sindaci di Montagna....per l' IMU sui terreni montani, l'IVA sul pellet e altro


CAI, Sindaci di montagna e Parlamentari hanno incontrato il Governo

“Nell'incontro sono emersi punti rilevanti di criticità, quali l'imposizione Imu sui terreni agricoli dei Comuni riparametrati sul criterio Istat dei 600 metri di altitudine, l'aumento dell'Iva sul pellet (dal 10 al 22 per cento), la riduzione del servizio postale nei piccoli Comuni e nelle aree marginali, oltre a riflessioni più generali sulla condizione della montagna italiana e della sua difficile governance. Ritengo che il confronto di oggi abbia manifestato l'esigenza di impegnare tutte le istituzioni e tutti gli attori sociali, tra i quali il CAI, per ottenere il riconoscimento per legge della specificità della montagna, cui facciano seguito concreti atti amministrativi e di politica fiscale di favore per i territori montani. Questo, anzitutto, per garantire una montagna abitata di cui ha bisogno tutto il Paese e non solo chi abita nelle Terre alte”. 

Queste le parole di Erminio Quartiani, Delegato ai rapporti istituzionali del Club alpino italiano, che, in rappresentanza del Sodalizio, ha partecipato all'incontro tra i Sindaci di Comuni di montagna provenienti da tutta italia, i rappresentanti del Governo e i Parlamentari della mattina di lunedì 12 gennaio alla Camera dei Deputati.

Leggi tutto il documento.

Fonte: Lo Scarpone

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lunedì 29 dicembre 2014

Legge di stabilità 2015: bonus per i nuovi nati, Imu terreni agricoli e TFR in busta paga

Bonus per i nuovi nati 
Per ogni figlio nato o adottato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, alle famiglie spetta un bonus di 960 euro annui, erogato mensilmente. L’assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è versato fino al terzo anno di età o al terzo anno d’ingresso in famiglia. 
L’incentivo è riconosciuto per i figli di cittadini italiani o Ue o extraUe con permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia. Il nucleo deve avere un Isee non superiore a 25mila euro annui e l’assegno è versato dall’Inps. Se l’Isee non supera i 7mila euro annui, l’importo raddoppia. 
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità 2015, un Dpcm detterà le disposizioni attuative. 

Terreni agricoli all’appello 
A meno di utleriori cambi e rinvii, scade il 26 gennaio il termine per versare l’Imu sui terreni agricoli montani: si applica su tutto il territorio nazionale con l’eccezione dei comuni della provincia di Bolzano, che ha istituito l’imposta municipale immobiliare (Imi). 
In base al decreto ministeriale, peraltro sospeso dal Tar Lazio, sono esentati i terreni agricoli dei Comuni con un’altitudine di 601 metri e oltre e i terreni a proprietà collettiva indivisibile destinati ad attività agro-silvo-pastorale. 
Nei Comuni tra 281 e 600 metri l’esenzione si applica solo per i terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. 

Il Tfr nella busta paga 
Da marzo 2015 e fino al 30 giugno 2018 - in via sperimentale - i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e del settore agricolo) che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi con lo stesso datore di lavoro, possono richiedere al medesimo di percepire la quota maturanda del trattamento di fine rapporto. 
Detta quota di Tfr è calcolata al netto del contributo da versare al fondo pensioni e comprende la parte eventualmente destinata a una forma pensionistica complementare. 
Il pagamento avviene tramite liquidazione diretta mensile, come parte integrativa della retribuzione; questo anticipo di Tfr è assoggettato a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. 
Esentate dalla nuova disposizione le aziende sottoposte a procedure concorsuali e quelle dichiarate in crisi.

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martedì 9 dicembre 2014

Diritto di abitazione e quote ereditate

DOMANDA - Se a una signora muore il marito e della casa in cui abitano sono comproprietari i figli, avendo ereditato una quota del padre defunto, questi devono pagare l’Imu oppure no? E la moglie deve pagare la Tasi sul 100% (per diritto di abitazione) oppure solo sulla propria quota di proprietà? 

RISPOSTA - Il coniuge superstite, titolare del diritto di abitazione sulla casa coniugale, è tenuto al pagamento della Tasi nell’intera misura. I figli coeredi, in quanto contitolari del diritto di nuda proprietà non sono tenuti al pagamento dell’Imu.

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giovedì 4 dicembre 2014

L’Imu sui terreni ex montani: verso una proroga a giugno

L’Imu dei terreni ex montani si avvia verso una proroga a giugno e il Governo punta a sfruttare questo tempo per individuare criteri un po’ più solidi con cui distinguere chi dovrà pagare da chi invece manterrà l’esenzione. Lo strumento tecnico per far slittare la scadenza, decreto legge da far confluire nella manovra o emendamento alla stessa legge di stabilità, sarà scelto a breve, ma la decisione politica è stata presa e sarà confermata stamattina dal sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta in risposta al question time al Senato. Nulla cambia, invece, per i terreni che già pagavano l’Imu con le vecchie regole.
La rivolta corale contro il decreto retroattivo spuntato in questi giorni, che ha coinvolto associazioni dell’agricoltura, professionisti e amministratori locali (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) sta dunque per ottenere un primo risultato. Il rinvio sarà accompagnato da una forma di “accertamento convenzionale” dell’entrata, perché i 350 milioni che i proprietari non più esenti avrebbero dovuto pagare sono già stati spesi nel mosaico delle coperture al bonus da 80 euro e a dicembre i conti dei Comuni non possono più essere corretti.
A spingere definitivamente il Governo verso la proroga sono stati anche i pesanti smottamenti politici che l’apparizione del decreto aveva prodotto nella stessa maggioranza. Ieri 100 deputati del Pd hanno firmato la lettera promossa dai loro colleghi Enrico Borghi, Massimo Fiorio e Walter Verini per chiedere a Renzi e Padoan di spostare la scadenza. E anche nell’Ncd c’era aria di battaglia, come annunciato per esempio da Nunzia De Girolamo, ministro delle Politiche agricole nel Governo Letta e oggi presidente dei deputati alfaniani.
Il rinvio della scadenza, che con tutta probabilità sarà spostata a giugno del 2015 in concomitanza con l’acconto della futura «tassa locale», è però solo la prima mossa, perché anche i criteri utilizzati per individuare i nuovi contribuenti hanno bisogno di una revisione decisa se non vogliono andare incontro a un sicuro contenzioso. Per definire la geografia dei pagamenti, infatti, il decreto ha diviso i Comuni in tre fasce, sulla base dell’«altitudine al centro», misurata cioè nel punto in cui si trova il municipio: l’esenzione totale sarebbe stata limitata ai Comuni con altitudine superiore a 600 metri, mentre fra 281 e 600 metri l’Imu avrebbe evitato solo i terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali e nei Comuni fino a 280 metri avrebbe invece coinvolto tutti.
I terreni, però, in genere non si trovano nella piazza centrale e un criterio così puntuale avrebbe finito per ignorare la geografia dei tanti Comuni, per esempio alle Cinque Terre o in Costiera Amalfitana, nel Monferrato oppure in Umbria, hanno il centro abitato a un’altitudine inferiore rispetto ad ampie aree del territorio.
Il problema nasce dal fatto che la “riforma” dell’Imu agricola è partita dalla coda, cioè dall’esigenza di trovare in qualche modo i 350 milioni già scritti nel decreto sul bonus Irpef. L’amministrazione, a quanto risulta, aveva tentato qualche strada alternativa, considerando per esempio la media fra il terreno più alto e quello più basso oppure un’altitudine indicativa calcolata sull’ampia maggioranza (l’80%) del territorio comunale, ma secondo i calcoli un sistema di questo tipo non sarebbe riuscito a raggranellare più di 300 milioni. I mesi aggiuntivi che il Governo sta per darsi, quindi, potrebbero servire anche per trovare in qualche altro modo i 50 milioni mancanti, una cifra non impossibile per un bilancio pubblico da 800 miliardi. Sempre che le stime reggano alla prova dei fatti, perché l’allegato al decreto con le cifre divise per Comune è stato subito contestato da parecchie amministrazioni locali (e ieri è sparito dal sito Internet del dipartimento Finanze).
In ogni caso, l’ostacolo fondamentale è stato rappresentato dal calendario:?la revisione delle esenzioni è prevista fin da aprile, ma il decreto attuativo è spuntato solo a pochi giorni da una scadenza che avrebbe imposto a milioni di contribuenti di versare tutta l’Imu dell’anno.

Fonte: Il Sole 24 Ore - articolo di Gianni Trovati

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mercoledì 3 dicembre 2014

Come si calcola l'IMU sui terreni montani

L'Imu si applica ai proprietari di fabbricati, di aree edificabili, terreni agricoli siti nel territorio dello Stato. 
Per quanto riguarda i terreni agricoli, il comma 5 dell'articolo 13 del Dl 201/2011 e la circolare ministeriale n. 3/DF del 18 maggio 2012, stabiliscono che la base imponibile per l'applicazione dell'imposta si ottiene applicando al reddito dominicale risultante in catasto alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione rivalutato del 25% ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.
I coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola godono di due agevolazioni: la prima, contenuta nel comma 5 dell'articolo 13, attiene al moltiplicatore da applicare al reddito dominicale rivalutato che si riduce a 75; la seconda, invece, consiste in una riduzione della base imponibile.

Esempio:
reddito dominicale del terreno = 100 euro
base imponibile per il calcolo dell'IMU = 100*1,25*135 = 16.875
IMU = 16.875*aliquota*quota di possesso

Da versare entro il 16 dicembre 2014.

Leggi altri post sull'IMU.

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IMU sui terreni montani: cosa cambia

Le vecchie regole
L’esenzione Imu dei terreni agricoli dipende dalla classificazione Istat dei Comuni. Nei Comuni considerati «montani» (sono 3.524) i terreni non pagano l'Imu, mentre in quelli «parzialmente montani» (628) l’esenzione riguarda solo alcune aree del Comune. Obbligo generalizzato di pagamento, invece, nei Comuni «non montani»

Che cosa cambia
Il decreto diffuso in bozza dal dipartimento Finanze, e firmato dai ministri di Economia, Interno e Politiche agricole, divide i Comuni in tre fasce, sulla base della «altitudine al centro», cioè in pratica dove c’è la casa comunale
• Fino a 280 metri: tutti i proprietari devono pagare l’Imu;
• Tra 281 e 600 metri: sono esenti solo i proprietari che siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;
• Da 601 metri in su: sono esenti tutti i proprietari.

Le eccezioni
La norma non interessa la Provincia di Bolzano, perché lì non si applica l’Imu ma l’«Imi», per cui il decreto non ha efficacia. Rimangono infine esenti i terreni «a immutabile destinazione silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile».

La decorrenza
La norma è retroattiva, nel senso che cambia le regole a partire dal 1° gennaio del 2014. Di conseguenza i proprietari dei terreni che perdono l’esenzione dovranno pagare l’Imu sull’intero 2014: la scadenza è il 16 dicembre, la stessa prevista per il saldo Imu e Tasi sugli altri immobili 

Il gettito
Dalla misura sono attesi 350 milioni di Imu aggiuntiva, che vengono tagliati ai Comuni in cui sono situati i terreni soggetti al nuovo obbligo di pagamento. I 350 milioni fanno parte delle coperture utilizzate dal decreto sul «bonus Irpef» di aprile.

Leggi altri post sull'IMU.

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