In qualità di convivente di fatto che sosterrà le spese di ristrutturazione edilizia su un’abitazione che il mio compagno ha appena acquistato, posso usufruire io delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 16-bis del Tuir, anche se al momento siamo conviventi in una casa diversa da quella oggetto di ristrutturazione? Preciso che siamo regolarmente registrati in Comune come “coppia di fatto”.
Nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 16-bis del Tuir, dal 2016 può richiedere la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, se sostiene le relative spese, anche il convivente di fatto del possessore (o detentore) dell’immobile, pure in assenza di un contratto di comodato e come si prevede per un familiare convivente.
L’agevolazione spetta per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza, anche se diversa dall’abitazione principale della coppia.
Per l’accertamento della “stabile convivenza” la legge n. 76/2016 fa riferimento al concetto di “famiglia anagrafica” come previsto dal regolamento anagrafico richiamato dal Dpr n. 223/1989. E tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione, da rendere ai sensi dell’articolo 47 del Dpr n. 445/2000.
Infine, si ricorda che lo status di convivenza deve verificarsi già al momento in cui si attiva la procedura, o alla data di inizio dei lavori, e sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse in detrazione.
Paolo Calderone - Fisco Oggi
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