Nel caso si sia utilizzato un bonifico ordinario per il pagamento di lavori rientranti nel bonus facciate, possono valere le disposizioni previste dalla circolare 43/E/2016, con riferimento all’autocertificazione rilasciata dall’impresa, per fruire delle detrazioni spettanti oppure è da ritenere tassativo il pagamento tramite bonifico parlante?
Come chiarito dall’agenzia delle Entrate, se è stato erroneamente effettuato un bonifico “non parlante”, e quindi non è stata applicata la ritenuta di legge sulle somme bonificate al destinatario, l’agevolazione è preclusa, salvo che sia possibile far presente l’errore alla ditta, chiedere il rimborso dell’importo già pagato e provvedere a un secondo versamento con un bonifico parlante (risoluzione 55/E/2012). Tuttavia – hanno aggiunto le Entrate – se non è stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta comunque se il contribuente è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito (circolare 43/E/2016).
Quanto detto, benché indicato dall’Agenzia solo in relazione all’ecobonus, si ritiene debba valere per tutte quelle agevolazioni che richiedano – analogamente – l’esecuzione di bonifici parlanti per accedere ai benefici fiscali, compreso, quindi, il bonus facciate ex articolo 1, comma 219 e seguenti, della legge 160/2019 (di Bilancio per il 2020).
Fonte: L'Esperto Risponde - Il Sole 24 Ore
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