In assenza di Isee al momento della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda (alla stregua di dichiarazione sostituiva di certificazione). Ricorrendo questa specifica situazione, vanno distinte le seguenti casistiche:
- se l’Isee è presentato entro il 30 giugno, la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
- qualora l’Isee venga presentato dal 1° luglio, allora la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’Isee;
- infine, in assenza di Isee oppure di Isee pari o superiore a 40.000 euro, la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto dall’articolo 4, del Dlgs 230/2021(50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).
Nessun commento:
Posta un commento