I giudici negano lo sgravio: gli esborsi non sono «a carico» del contribuente
Le spese mediche sostenute direttamente dall’assicurazione non sono detraibili, in quanto non sono state sostenute dal contribuente e, pertanto, non sono rimaste a suo carico. È quanto hanno stabilito i giudici della Ctr Piemonte con la sentenza n. 640/3/2021.
Nel caso esaminato, un contribuente aveva presentato un’istanza di rimborso dell’Irpef, che si fondava sulla mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi di alcune spese mediche sostenute direttamente dall’assicurazione per le cure prestate al figlio fiscalmente a carico. In sostanza, il contribuente riteneva di avere diritto alla detrazione del 19% per tali spese e, non avendole inserite in dichiarazione, aveva chiesto il rimborso della maggiore Irpef pagata.
A seguito del silenzio rifiuto opposto dall’ufficio, il contribuente aveva presentato ricorso, sostenendo che:
- le spese per le cure prestate al figlio a carico dovrebbero essere considerate comunque «a carico del contribuente» alla luce dell’articolo 15 del Dpr 917/86;
- il premio pagato alla compagnia assicurativa non era detraibile né deducibile.
I giudici di primo grado hanno respinto il ricorso, ritenendo che le spese fossero invece «non a carico» del ricorrente, e il contribuente ha presentato appello.
La Ctr ha confermato la decisione della Ctp in primis evidenziando che l’articolo 15 del Tuir individua l’elenco tassativo degli «oneri deducibili o detraibili» stabilendo che, per essere tali, questi devono essere stati effettivamente sostenuti, ossia pagati dal contribuente nel proprio interesse o in quello delle persone fiscalmente a suo carico nell’anno oggetto di dichiarazione.
Inoltre, si considerano a carico del contribuente anche le spese sanitarie rimborsate per effetto di assicurazioni sanitarie, a condizione che per i premi pagati non spettino altri benefici fiscali. In sostanza, i giudici hanno rimarcato che tale norma, contrariamente a quanto affermato dal contribuente, non contempla il caso in cui l’assicurazione sostenga direttamente la spesa, ma solo ed esclusivamente il caso in cui le spese siano state anticipate dal contribuente e successivamente rimborsate da parte della compagnia assicurativa.
In definitiva, per i giudici, alla luce del disposto degli articoli 10 («oneri deducibili») e 15 («detrazioni per oneri») del Tuir, risulterebbe evidente, in base alla stessa terminologia utilizzata dal legislatore, l’intento di portare in detrazione gli oneri effettivamente sostenuti.
Va ricordato, però, che con la circolare 7/E del 2021 l’amministrazione finanziaria ha invece chiarito che si considerano a carico del contribuente anche le spese direttamente sostenute da assicurazioni per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente (ma non detraibili) e a fronte di premi per assicurazioni stipulate dal sostituto di imposta o pagati dallo stesso, con o senza trattenuta a carico del dipendente (che hanno concorso alla formazione del reddito).
Fonte: Il Sole 24 Ore - Davide Settembre
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