Le spese relative alle prestazioni rese dagli osteopati non sono detraibili. Infatti, la figura dell’osteopata non rientra nell’elenco delle professioni sanitarie riconosciute, disponibile sul sito istituzionale del Ministero della salute (ultima data di aggiornamento 7 marzo 2019).Tuttavia, se le prestazioni di osteopatia sono rese da iscritti a una delle professioni riconosciute, quale quello del medico chirurgo (o da un fisioterapista), le relative spese sono detraibili.
La stessa circolare n. 19/2020 precisa che tra le spese specialistiche detraibili sono da ricomprendere quelle di osteopatia, a condizione che le prestazioni siano eseguite in centri a ciò autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.
Si ricorda, infine, che per usufruire della detrazione non è richiesta la prescrizione medica, ma bisogna essere in possesso di una certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario, dal quale deve risultare la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione resa.
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