Come precisato dalla circolare 11/E/2020 sono deducibili fiscalmente nell’ambito della categoria “Spese mediche” i costi sostenuti per l’acquisto di mascherine chirurgiche con marcatura CE classificate come dispositivi medici in base alla direttiva 93/42/CEE o al regolamento 745/2017/UE, nonché quelle chirurgiche senza marcatura CE, ma autorizzate con la procedura in deroga presso l’Istituto superiore di sanità (articolo 15, comma 2 Dl 18/2020 Curaitalia). Indetraibili le mascherine FPP2 ed FPP3 classificate solo come Dpi (Dispositivi di protezione individuali), detraibili invece se hanno la doppia conformità CE (come Dpi e come dispositivi medici). Sempre indetraibili le mascherine di comunità.
Va verificato che lo scontrino parlante riporti il codice AD che identifica, nella trasmissione al sistema Tessera sanitaria, i dispositivi medici con marcatura CE.
In mancanza va conservata la confezione del prodotto per dimostrare, in caso di verifica, la conformità alle specifiche tecniche e la marcatura CE. Per mascherine senza marcatura CE, ma autorizzate in deroga dall’Iss si ritiene sufficiente lo scontrino parlante se riporta la dicitura «dispositivo articolo 15 comma 2 Dl 18/2020» o simili.
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