È possibile fruire dell’agevolazione del 110% in caso di interventi di ecobonus eseguiti solo sulle pertinenze di immobili abitativi? Porto ad esempio il caso di un intervento su un garage di categoria C/6 o quello di un cambio d’uso di un garage C/6 che diventa abitativo A/3.
Per quel che riguarda il primo esempio del quesito, il caso è stato trattato dall’agenzia delle Entrate con la circolare 30/E/2020 (risposta 4.1.1). In tale contesto, l’Agenzia ha affermato che un intervento trainante può essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare del superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale, purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto Rilancio, Dl 34/2020. Inoltre, la circolare 24/E/2020 precisa che, in caso di interventi realizzati sulle parti comuni, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.
In relazione al secondo esempio proposto dal lettore, anche in questo caso la risposta è positiva. Sono ammesse al superbonus del 110% anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che, nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori, risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato, in origine non abitativo, e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa (risposta a interpello 562 del 27 novembre 2020).
Telefisco 2021
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