Non spetta la detrazione del 50-65% delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica, qualora il pagamento sia stato eseguito mediante bonifico bancario “non parlante”. Lo ha stabilito la Ctr Lombardia 1281/26/2020 (presidente Nocerino, relatore Crisafulli).
Il contribuente aveva effettuato il pagamento delle spese con bonifico, ma senza indicare la norma agevolativa, per cui non era stata applicata la ritenuta dell’8% sulle somme bonificate, prevista dall’articolo 25 del Dl 78/2010. Il Fisco aveva quindi recuperato la detrazione, con cartella di pagamento, tempestivamente impugnata.
I giudici lombardi hanno ricordato alcuni documenti di prassi secondo cui l’indicazione di una norma differente, ad esempio di quella per le ristrutturazioni edilizie, non compromette la fruizione della relativa detrazione, visto che in entrambe i casi viene comunque applicata la ritenuta dell’8% da parte degli istituti di credito (circolare 11/E/2014, risposta 4.5, e Faq delle Entrate del 20 gennaio 2015).
Un errore che invece - scrive il collegio di merito - richiede necessariamente la correzione, pena la nullità dello sconto fiscale, è quello del cosiddetto bonifico ‘‘non parlante”, vale a dire quando sul bonifico viene dimenticata la causale: l’assenza di quest’ultima non permette di effettuare la ritenuta e automaticamente preclude la concessione del bonus. In tal caso, quindi, l’unica soluzione percorribile è quella di far presente l’errore alla ditta, chiedere il rimborso di quanto già pagato, e fare un secondo versamento con un nuovo bonifico.
A tali conclusioni - che risultano in linea con la prassi in materia (risoluzione 55/E/2012) - occorre però aggiungere che, se non è stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta comunque se il contribuente è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito (circolare 43/2016).
Nessun commento:
Posta un commento