Bonus facciate - Novità della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) - Sostenimento delle spese nel 2020 - Criteri di imputazione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 23.6.2020 n. 191).
La detrazione IRPEF/IRES nella misura del 90%, introdotta dall'art. 1 co. 219-223 della L. 160/2019 (c.d. "bonus facciate"), spetta per le spese documentate e sostenute nell'anno 2020, a prescindere dalla data di inizio dei lavori.
Ai fini dell'imputazione delle spese stesse, occorre fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.
Per un intervento iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, è possibile fruire del "bonus facciate" solo con riguardo alle spese sostenute nel 2020.
Relativamente alle spese riguardanti gli interventi sulle parti comuni degli edifici, invece, rileva la data del bonifico effettuato dall'amministratore del condominio (o in sua assenza da uno dei condomini a ciò delegato), indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
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