Con riferimento al nuovo bonus facciate del 90 per cento volevo sapere se nell’agevolazione rientrano anche i ponteggi necessari al rifacimento delle facciate.
La risposta è affermativa. Tutte le spese inerenti al rifacimento della facciata, ivi comprese le spese accessorie per l’appalto, quali quelle relative al ponteggio, rientrano tra quelle detraibili ai fini della detrazione del 90 per cento.
L’articolo 1, commi 219–224 della legge 27 dicembre 2019, n.160, di Bilancio per il 2020, prevede una detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (“bonus facciate”). Si tratta di una detrazione riconosciuta in ragione delle spese documentate e sostenute per interventi (incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro della facciata degli edifici siti nelle zone territoriali omogenee A e B indicate dal Dm 2 aprile 1968, n. 1444.
Laddove l’intervento effettuato (che non sia di mera pulitura o tinteggiatura esterna) influenzi dal punto di vista termico l’edificio, oppure interessi più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso, questo deve soddisfare i requisiti fissati dal Dm del 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla tabella 2 del Dm del 26 gennaio 2010, ferma restando la detraibilità anche delle spese accessorie inerenti all’intervento, quali quelle del ponteggio. In questa ipotesi, inoltre, si applicheranno le disposizioni previste dai commi 3–bis e 3–ter dell’articolo 14 del Dl 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013, relative al monitoraggio da parte dell’Enea del risparmio energetico effettivamente conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, nonché quelle relative alla decretazione attuativa circa i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, alle procedure e alle modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’Enea.
L’agevolazione viene ammessa esclusivamente per le spese relative ad interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. L’agevolazione è fruibile soltanto sotto forma di detrazione d’imposta, ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese e nei 9 successivi. Pertanto, per tale agevolazione non sono ammessi né la cessione del credito né lo sconto sul corrispettivo.
Fonte: L'Esperto Risponde - Il Sole 24 Ore
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