A partire dal 1º gennaio 2019, la Manovra 2019 (Legge n. 145/2018) ha previsto una
riduzione del 50% del bollo auto dovuto per gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse
storico e collezionistico di anzianita` compresa tra i 20 e i 29 anni prima dell’anno in corso.
Con la risoluzione n. 1/DF dello scorso 14 giugno 2019, il Dipartimento delle finanze e`
intervenuto per fornire chiarimenti in merito ad alcuni aspetti applicativi di tale agevolazione
nonche´ sulle condizioni ed i requisiti richiesti per poter fruire della stessa.
Il c.d. ‘‘bollo auto’’ e` una tassa automobilistica che viene pagata dal possessore di autoveicoli o motoveicoli; essendo una tassa di possesso, e` sufficiente possedere il veicolo per
essere obbligati al suo pagamento, a prescindere dalla circolazione dello stesso.
E` un tributo regionale che viene pagato a cadenza annuale a partire dall’ultimo giorno del
mese successivo a quello della prima immatricolazione.
Fino alla Legge di stabilita` per il 2015, alcuni regolamenti regionali prevedevano l’esenzione
dal pagamento del bollo per le auto ultraventennali, costruite dai 20 ai 29 anni prima.
La
Legge n. 190/2014 aveva, invece, limitato l’area di esonero dall’imposta, anche se molte
Regioni avevano continuato ad applicare l’esenzione.
La Legge di bilancio per il 2019 ha definito le regole generali prevedendo, a partire da
quest’anno, un’agevolazione per le auto c.d. ‘‘ventennali’’, ossia per gli autoveicoli e motoveicoli immatricolati tra i 20 e i 29 anni precedenti l’anno in corso; tale agevolazione,
consiste in una riduzione del 50% del bollo auto dovuto annualmente.
L’agevolazione riguarda i soggetti che, alla data di scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica, risultano essere (dal pubblico registro automobilistico
per i veicoli in esso iscritti, ovvero dai registri di immatricolazione per gli altri):
– proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio;
ovvero:
– utilizzatori a titolo di locazione finanziaria
di autoveicoli e motoveicoli di anzianita` compresa tra i 20 e i 29 anni dalla prima immatricolazione, in presenza degli ulteriori requisiti oggettivi richiesti.
La Legge di bilancio per il 2019 individua una serie di requisiti oggettivi necessari per poter
usufruire dell’agevolazione; in particolare, e` stabilito che gli autoveicoli e i motoveicoli
devono avere:
1) un’anzianita` di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni;
2) il certificato di rilevanza storica;
3) l’annotazione sulla carta di circolazione del riconoscimento di storicita`.
Anzianita` di immatricolazione
Il primo requisito richiesto fa riferimento all’anzianita` di immatricolazione: per poter accedere all’agevolazione deve trattarsi di veicolo con un’anzianita` compresa tra i 20 e i 29 anni.
Per la determinazione di tale anzianita`, occorre fare riferimento alla data della prima immatricolazione del veicolo in Italia o in altro Stato.
Il diritto al riconoscimento della riduzione viene meno a far data dal completamento del
ventinovesimo anno di anzianita` di immatricolazione.
Certificato di rilevanza storica
Il documento del Dipartimento fornisce chiarimenti in merito al secondo requisito richiesto, quello del ‘‘certificato di rilevanza storica e collezionistica del veicolo’’.
Tale certificato ‘‘attesta la data di costruzione, la marca, il modello e le caratteristiche
tecniche del veicolo, con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica dell’idoneita`
alla circolazione, alla sussistenza ed elencazione delle originarie caratteristiche di fabbricazione, nonche´ specifica indicazione di quelle modificate o sostituite’’.
Tale certificato deve essere rilasciato da uno dei seguenti registri:
– per gli autoveicoli: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT e Italiano Alfa Romeo;
– per i motoveicoli: Storico FMI.
Attenzione
Distinzione tra auto d’epoca e auto storiche
Occorre fare una distinzione tra auto d’epoca e auto storiche (art. 60 del ‘‘Codice della
Strada’’).
Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli e gli autoveicoli:
– iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri
(D.T.T.);
– cancellati dal P.R.A. perche´ destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e
privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della
casa costruttrice;
– inadeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione che puo` essere consentita, previo rilascio di specifica autorizzazione dell’ufficio territoriale del D.D.T., soltanto in occasione di
apposite manifestazioni o raduni autorizzati, con alcune specifiche limitatamente.
Si considerano, invece, veicoli di interesse storico e collezionistico i veicoli iscritti in uno
dei registri A.S.I. (autoveicoli e motoveicoli), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo (solo autoveicoli), Storico F.M.I. (solo motoveicoli) e da questi dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonche´ le caratteristiche tecniche (c.r.s.c.).
Tali veicoli rimangono iscritti al P.R.A. e sono ammessi alla circolazione purche´ in possesso
di sistemi, dispositivi e componenti efficienti e conformi alle prescrizioni in materia.
Annotazione sulla carta di circolazione
Il terzo requisito richiesto per fruire dell’agevolazione si ravvisa nell’obbligo di annotazione
sulla carta di circolazione del riconoscimento di storicita`.
Pertanto, oltre al certificato di rilevanza storica, il contribuente interessato deve richiedere al
competente Ufficio della Motorizzazione civile l’annotazione sulla carta di circolazione del
riconoscimento di storicita`; in caso contrario, non puo` avvalersi dell’agevolazione.
Tutte tali condizioni devono sussistere al momento della ‘‘scadenza del termine utile per il
pagamento’’ della tassa automobilistica.
Attenzione
La riduzione spetta anche agli autoveicoli e motoveicoli, in possesso degli ulteriori requisiti
richiesti, dotati di certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione ‘‘adibiti
ad uso professionale’’.
Auto ultratrentennali
Diverso e` il caso delle auto immatricolate da piu` di 30 anni. Per esse, infatti, una normativa
del 2000 ha stabilito l’esonero dal pagamento del bollo auto.
L‘esenzione e` prevista per i veicoli storici ultratrentennali, i quali sono considerati tali se
presentano le seguenti caratteristiche:
– sono stati costruiti da oltre 30 anni;
– non sono adibiti ad uso professionale;
– non sono utilizzati nell’esercizio di attivita` , arti o professioni.
I veicoli storici ultratrentennali beneficiano dell’esenzione in maniera automatica; non occorre presentare alcuna domanda, ne´ iscrivere il mezzo in un apposito registro storico. Se il
veicolo e` posto in circolazione su strade ed aree pubbliche e` dovuta una tassa di circolazione.
L’agevolazione non scatta in maniera automatica, ma per poter fruire della stessa occorre
seguire una specifica procedura.
Per prima cosa il contribuente deve richiedere il certificato di rilevanza storica presso i
competenti registri ASI (pubblico registro in cui si annotano le auto storiche ancora attive e
funzionanti).
Una volta ottenuto tale certificato, occorre richiedere ai competenti uffici della Motorizzazione Civile l’aggiornamento della Carta di circolazione, allegando:
– il certificato di rilevanza storica e collezionistica o il certificato di iscrizione, in originale o
in copia;
– la fotocopia della carta di circolazione;
– il documento di identita` e il codice fiscale dell’intestatario;
– eventuale delega dell’intestatario, nel caso di documenti presentati da una persona
diversa;
– attestazione dei versamenti dovuti, ossia:
a) bollettino dell’importo di 10,20 euro sul conto corrente 9001 intestato al Dipartimento
Trasporti Terrestri;
b) bollettino dell’importo di 16,00 euro sul conto corrente 4028 intestato al Dipartimento
Trasporti Terrestri.
Una volta fatte tutte le verifiche ed accertato il possesso dei requisiti necessari, gli uffici
della Motorizzazione civile provvederanno ad apporre un’etichetta che certifica l’interesse
storico del veicolo.
Infine, una volta in possesso di tutti i documenti richiesti, sara` possibile richiedere la
riduzione del 50% del bollo auto.
L’agevolazione spetta, in presenza dei requisiti richiesti, a partire dal 1º gennaio 2019.
Per beneficiare dell’esonero parziale sara` necessario eseguire gli adempimenti di cui sopra
entro l’ultimo giorno del mese in cui e` prevista la scadenza del bollo.
Prima fase applicativa
La risoluzione n. 1 DF del 14 giugno 2019 chiarisce che, nella fase di prima applicazione
della norma agevolativa, allo scopo di consentire agli interessati il corretto adempimento
dell’obbligazione tributaria, le Regioni dovranno riconoscere l’agevolazione anche ai
contribuenti che non siano stati in grado di ottenere la prescritta documentazione
al momento della prima scadenza della tassa, ma abbiano assolto a tale obbligo nel
termine di 60 giorni.
Cio` in quanto l’annotazione sulla carta della circolazione e` un adempimento nuovo che non
era stato mai richiesto prima.
Fonte: Pratica Fiscale e Professionale n. 31 del 5 agosto 2019
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