La circolare 8/E/2018 dell’agenzia delle Entrate esclude dall’obbligo di fatturazione elettronica le cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione (ad esempio, Gpl e metano).
Per queste tipologie di carburante è escluso anche l’obbligo di pagamento “tracciabile” e, quindi, si può continuare a far riferimento, almeno fino al 2019, alle vecchie regole?
Per gli acquisti di Gpl e metano per uso autotrazione, così come chiarito dalla circolare 8/E/2018, anche dal 1° luglio 2018 potrà essere utilizzata la scheda carburante senza necessità di utilizzo della fattura elettronica. In tali casi, ai fini della detrazione Iva e della deducibilità del costo, oltre all’utilizzo della scheda carburante, il pagamento dovrà essere effettuato con modalità “tracciate” individuate dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018. Conseguentemente non potrà essere utilizzata la scheda carburante con pagamento in contanti.
Fonte: Il Sole 24 Ore - L'esperto risponde
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