Sono detraibili le spese per recupero edilizio che il contribuente sostiene mediante un finanziamento?
Se il pagamento delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir) viene materialmente effettuato da una società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest’ultimo può beneficiare della relativa detrazione Irpef a condizione che:
a) la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo all’impresa che ha eseguito i lavori con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
b) il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico. L’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria al fornitore della prestazione (circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, paragrafo 4.4).
Fonte: Fisco Oggi
Se il pagamento delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir) viene materialmente effettuato da una società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest’ultimo può beneficiare della relativa detrazione Irpef a condizione che:
a) la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo all’impresa che ha eseguito i lavori con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
b) il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico. L’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria al fornitore della prestazione (circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, paragrafo 4.4).
Fonte: Fisco Oggi
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