Aumento detrazione spese scolastiche 2017 già a partire da quest’anno.
A prevederlo la nuova Legge di Bilancio 2017, il cui testo è stato da pochi giorni approvato al Senato (Legge 232/16, articolo 1, comma 617*).
Oggi le famiglie possono portare in detrazione dal reddito, tramite dichiarazione dei redditi modello 730 o Unico, una spesa scolastica massima di 400 euro per ciascun figlio.
Per cui visto che attualmente la detrazione è al 19%, calcolando questa percentuale sulla spesa massima detraibile, ossia, su 400 euro, la famiglia può detrarre al massimo 76 euro per ciascun figlio. (leggi post).
L'aumento delle detrazione spese scolastiche 2017 nella Legge di Bilancio 2017, prevede che lo sconto progressivo previsto in 3 anni, inizi proprio da quest’anno, dalle spese scolastiche pagate nel corso del 2016 e dichiarate nella dichiarazione dei redditi 2017 con modello 730 2017 o modello Unico 2017.
In base a quanto previsto dalla nuova Legge di Bilancio 2017 è introdotto un aumento progressivo della detrazione per le spese scolastiche nei prossimi 3 anni. Queste sono le nuove soglie di detrazione massima
- per il 2016: 564 euro (la detrazione del 19% è di € 107,16 a figlio);
- per il 2017 la detrazione mensa scolastica è di 717 euro (la detrazione del 19% è di € 136,23 a figlio);
- per il 2018: 786 (la detrazione del 19% è di € 149,34 a figlio);
- dal 2019: 800 euro (la detrazione del 19% è di € 152 a figlio).
Per ciascun figlio che va a scuola, la detrazione massima passerà quindi dalle attuali 76 euro alle 152 euro per alunno nel 2019, grazie all'aumento graduale dell’importo su cui calcolare il 19%, che passerà dagli attuali 400 euro fino a 800 euro nel 2019, con il conseguente innalzamento dell'importo della spesa detraibile già a partire dalle spese effettuate quest'anno, da 400 a 640 euro fin dall’anno d’imposta 2016.
* Legge 232/16, articolo 1, comma 617
617. All'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico
149
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «400 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per
l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere
dall'anno 2019».
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