giovedì 27 agosto 2015

Diritto di abitazione: la soggettività passiva

D: Per successione è stato “assegnato” un appartamento in questo modo: 6/9 al coniuge che vi abita abitualmente, 1/9 a ciascuno dei tre figli. Come ci si deve comportare per i pagamenti al fisco?
Per l’Imu, per i 6/9 la madre non paga, in quanto prima casa; per i restanti 3/9 dei figli, l’Imu va pagata come quota parte da loro come seconda casa?
Per la Tasi: la madre paga per i 6/9 e i tre figli ognuno la propria parte per i rimanenti 3/9?
 
R: II comma 2 dell’articolo 540 del Codice civile assicura al coniuge del defunto, quand’anche concorra con altri chiamati, la riserva del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano se di proprietà del defunto o di proprietà comune.
L’attribuzione è subordinata a un duplice requisito. Anzitutto la titolarità dell’immobile e dei mobili deve far capo al de cuius ovvero essere comune con il coniuge superstite; secondariamente la casa deve potersi considerare come quella di abituale coabitazione.
Ciò significa che agli altri eredi rimane la titolarità della sola “nuda proprietà”, cioè la proprietà del bene privata del diritto reale di godimento. Il coniuge superstite, nel solo caso in cui vanti il diritto di abitazione che gli spetta ai sensi dell’articolo 540 del Codice civile, conserva quindi la piena titolarità dell’immobile ai fini Imu, e pertanto nulla è dovuto, per tale tributo, dai tre figli coeredi, tra cui il lettore.
Ad analoga conclusione si addiviene anche per la Tasi, anche se sul punto la disciplina Tasi è piuttosto lacunosa perché manca, diversamente dall’Imu, l’elenco dei soggetti passivi, che si può comunque desumere dal complesso delle diverse norme e in particolare dal comma 673 della legge 147/13 (relativo alla detenzione temporanea) che fa riferimento al possessore “a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie”. Solo il titolare del diritto di abitazione rientra quindi tra i soggetti passivi della Tasi, mentre gli eventuali figli del de cuius sono solo «nudi proprietari» e come tali assolutamente estranei al rapporto d’imposta.
In conclusione, il lettore e i suoi fratelli, coeredi titolari della sola nuda proprietà, nulla dovranno a titolo di Imu e Tasi perché unico soggetto passivo d’imposta rimane la madre, titolare del diritto reale di abitazione.
 
Fonte: L'esperto risponde - Emanuele Re e Siro Giovagnoli

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