mercoledì 18 marzo 2015

Il modello 730 pre-compilato

Da quest’anno l’Agenzia delle entrate, a partire dal 15 aprile 2015, mette a disposizione il Modello 730 precompilato.

PER CHI VIENE PREDISPOSTO
Il modello 730 precompilato viene reso disponibile ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che:
  • hanno presentato il modello 730/2014 per i redditi dell’anno 2013;
  • e, inoltre, hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2015 (che da quest’anno sostituisce il CUD) con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell’anno 2014.
La dichiarazione pre-compilata viene predisposta anche per i contribuenti,
  • in possesso della Certificazione Unica 2015, che per l’anno 2013 hanno presentato il modello Unico Persone fisiche 2014 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730,
  • oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del Modello Unico Persone fisiche 2014.
ATTENZIONE La dichiarazione precompilata non viene predisposta se, con riferimento all’anno d’imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata (effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973).

QUALI INFORMAZIONI CONTIENE

Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:
  • i dati contenuti nella Certificazione Unica, che da quest’anno viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta (ad esempio il reddito di lavoro dipendente, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati dei familiari a carico);
  • i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all’Agenzia delle entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali;
  • alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (ad esempio gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili);
  • gli altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici).




COME SI ACCEDE AL 730 PRECOMPILATO

Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it . Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del codice Pin (come ribadito dal Provv. del 23.02.2015), che può essere richiesto:
  • online, accedendo al sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali;
  • per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 (al costo di una telefonata urbana);
  • in ufficio, presentando un documento di identità.
Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:
  • il modello 730 precompilato;
  • un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo).
Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione, ma sono esposte nell’apposito prospetto, per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. 
Ad esempio, dall’Anagrafe tributaria può risultare l’atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, concesso in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca, se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell’anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari infatti generalmente diminuiscono nel corso degli anni);
  • l’esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga;
  • il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.
Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato.

QUANDO E COME SI PRESENTA
Il 730 pre-compilato deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di:
  • presentazione diretta all’Agenzia delle entrate
  • sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Presentazione diretta
Se il contribuente intende presentare il 730 pre-compilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate deve:
  • indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
  • compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
  • verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.
Pertanto, il contribuente può aggiungere:
– un reddito non presente
– gli oneri detraibili e deducibili non presenti (spese mediche sostenute).

In questi casi vengono elaborati e messi a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente.
Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.
Se dopo aver effettuato l’invio del 730 precompilato il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, le rettifiche devono essere effettuate con le modalità descritte nel paragrafo “Rettifica del modello 730”.

Presentazione tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato 

In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet, il modello 730 pre-compilato può essere presentato:
  • al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
  • a un Caf - dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).
Il contribuente deve consegnare al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista un’apposita delega per l’accesso al proprio modello 730 precompilato.



NOTA BENE Il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione. I documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2019, termine entro il quale l’amministrazione fiscale può richiederli.

VANTAGGI SUI CONTROLLI
Se il 730 pre-compilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto d’imposta:
  • non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali) che sono stati comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali. La dichiarazione pre-compilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale);
  • non sarà effettuato il controllo preventivo in caso di rimborsi d’imposta superiori a 4.000,00 euro.
Se il 730 pre-compilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista anche sugli oneri comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali.
L’Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.



RIMBORSI > 4.000 EURO
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 , in caso di presentazione del Mod. 730 precompilato senza modifiche direttamente dal contribuente, non trovano applicazione i controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 1, comma 586, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
In base alla formulazione della norma, il Legislatore non prevede lo stesso “beneficio” qualora il contribuente si avvalga dell’assistenza di un CAF o professionista abilitato per presentare, sempre senza modifiche, il Mod. 730.
Di conseguenza, se dal Mod. 730 precompilato emerge un importo a rimborso superiore ad €4.000, ed il contribuente accetta senza modifiche la dichiarazione:
  • in caso di presentazione diretta l’importo sarà rimborsato dal sostituto d’imposta con le modalità ordinarie, senza alcun controllo preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • in caso di presentazione tramite CAF o professionista l’importo sarà eventualmente rimborsato da parte dell’Agenzia delle Entrate, solo dopo aver effettuato i controlli preventivi.



VISTO DI CONFORMITA’ E RESPONSABILITA ’ DEGLI INTERMEDIARI
Il contribuente che ha “scelto” il modello 730 precompilato può:
  • accettare la dichiarazione senza modifiche;
  • presentare la dichiarazione precompilata con modifiche.
In entrambi i casi il contribuente potrà scegliere se presentare la dichiarazione:
‐ direttamente (tramite Fisconline);
‐ tramite il proprio sostituto d’imposta;
‐ tramite CAF o professionista abilitato

L’art. 5 del D. Lgs n. 175/2014 ha introdotto differenze sostanziali in tema di controlli formali ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 a seconda che il contribuente presenti il modello 730 precompilato direttamente, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale o tramite CAF o professionista abilitato e a seconda che il contribuente accetti il modello 730 precompilato senza modifiche o vi apporti integrazioni o correzioni.
Ecco che se i modelli 730 precompilati, modificati o non, vengono presentati tramite professionisti abilitati o Caf, il controllo formale ex art. 36-ter viene eseguito in capo agli stessi, in quanto soggetti obbligati a rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione.
Il successivo art. 6, poi fa emergere una specifica responsabilità in capo agli intermediari in caso di errori emersi in sede di controllo formale da parte dell’Ufficio:
  • ai sensi del comma 1, infatti, nel caso di rilascio del visto di conformità infedele il CAF o il professionista incaricato è tenuto al pagamento dell’imposta, della sanzione e degli interessi, che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli ex art. 36-ter,
  • a meno che il visto infedele non sia stato apposto a causa della condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Proprio per questo, con riferimento ai soggetti che appongono il visto di conformità ex DM n. 164/99 è disposto l’aumento del massimale minimo della prescritta polizza assicurativa (non inferiore a 3 milioni di €).
L’art. 6, dl 175/2014 al comma 2, interviene infatti, sul decreto del ministero delle finanze 164/1999, apportando la seguente modifica: «Nell’art. 6, comma 1, le parole: 2 miliardi di lire sono sostituite dalle seguenti: 3 milioni di euro e, dopo le parole, provocati dall’assistenza fiscale prestata». L'aumento del minimale, per la copertura assicurativa della responsabilità civile, comprende tutti coloro che appongono i visti di conformità, indipendentemente dal fatto che elaborino o meno i modelli 730 precompilati.
Verranno così ricompresi anche i visti rilasciati dallo scorso 13 dicembre, data di entrata in vigore del provvedimento di semplificazione.
Così dicendo, la novità ricomprenderà anche coloro che rilasciano i visti di conformità per la compensazione dei crediti superiori a 15.000 euro, utilizzando il modello di delega «F24», per Iva annuale, per imposte sui redditi (Ires e Irpef), per addizionali, per Irap, per ritenute alla fonte e per imposte sostitutive.
Ai sensi dell’art. 21, del dm 164/1999, i soggetti abilitati al rilascio del visto devono comunicare, alla Direzione regionale delle Entrate (Dre) competente per territorio, le variazioni riferibili ai requisiti, alle informazioni o agli atti richiamati nella comunicazione preventiva. Pertanto, anche l’adeguamento del massimale minimo della polizza assicurativa dovrà essere comunicato al massimo entro 30 giorni dalla data della variazione stessa, a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC.

DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA ENTRO IL 10.11.2015

Se entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa il Caf o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, la somma dovuta dal Caf o dal professionista è pari all’importo della sola sanzione.

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