La dichiarazione precompilata: cos’è e come funziona
La dichiarazione precompilata rappresenta una rivoluzione copernicana nel rapporto
tra Amministrazione finanziaria e contribuenti. Da ora in avanti, sarà il Fisco a
raccogliere i dati, elaborarli, per inviare al contribuente la dichiarazione dei redditi
già compilata. Il contribuente si dovrà preoccupare soltanto di verificare l’esattezza e
la completezza dei dati.
Si passa, quindi, da un modello “Mi dica, poi io verifico e le faccio sapere nei
prossimi anni” a un altro che possiamo riassumere in “questo è quanto dovuto e, se
per lei va tutto bene, ci vediamo per la prossima dichiarazione”.
L’introduzione della dichiarazione precompilata è fissata, in via sperimentale, a
partire dall'anno 2015, per i redditi prodotti nel 2014.
I contribuenti interessati - La novità interesserà, nella fase di partenza del sistema,
circa 20 milioni di contribuenti italiani. Si tratta, in particolare, dei lavoratori
dipendenti, dei pensionati e di una buona parte dei lavoratori titolari di redditi
assimilati a quelli da lavoro dipendente.
Come funziona la dichiarazione precompilata - A partire dal 15 aprile di ciascun
anno l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione online la dichiarazione
precompilata. Il contribuente potrà accettarla così com’è oppure modificarla,
rettificando i dati comunicati dall'Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni.
Il cittadino potrà accedere alla propria dichiarazione direttamente sul sito internet
dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa, potrà delegare il proprio sostituto d'imposta
(se presta assistenza fiscale), un centro di assistenza fiscale o un professionista
abilitato.
Il contribuente potrà in ogni caso continuare a presentare la dichiarazione dei redditi
con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 o il modello Unico Persone
fisiche.
A seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta
dall’Agenzia è previsto un diverso iter dei controlli documentali. Tutte le altre
attività, con cui l’Amministrazione finanziaria riscontra la correttezza degli obblighi
dichiarativi, restano invariate.
In caso di accettazione senza modifiche della dichiarazione proposta dall’Agenzia
delle Entrate, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta
assistenza fiscale, i dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione forniti dai
soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc) non saranno sottoposti al controllo
documentale.
Nel caso in cui la dichiarazione venga presentata, con o senza modifiche, tramite Caf
o professionisti abilitati, questi ultimi sono tenuti all’apposizione del visto di
conformità sui dati della dichiarazione, compresi quelli messi a disposizione dei
contribuenti con la dichiarazione precompilata. In questo caso, inoltre, i controlli
documentali saranno effettuati, anche in relazione a quei dati della precompilata
forniti all’Agenzia dai soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc), presso i Caf o i
professionisti abilitati senza più rivolgersi al cittadino.
Eventuali richieste di pagamento che derivano dal controllo documentale saranno
inviate direttamente ai Caf o ai professionisti. Questi ultimi saranno tenuti al
pagamento di una somma corrispondente a imposta, sanzioni e interessi nella misura
attualmente prevista per i contribuenti, salvo che il visto infedele sia stato indotto
dalla condotta dolosa del contribuente.
Nei confronti dei contribuenti, tuttavia, resta ferma la possibilità di controllare la
sussistenza dei requisiti soggettivi che in alcuni casi sono richiesti per poter fruire
delle detrazioni o deduzioni.
Se rilevano errori, i Caf o i professionisti possono trasmettere una dichiarazione
rettificativa entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa: in
questo caso saranno tenuti al pagamento della sola sanzione, mentre l’imposta e gli
interessi resteranno a carico del contribuente. In questa ipotesi il Caf o il
professionista possono versare la sanzione entro il 10 novembre, avvalendosi così
della riduzione a 1/8.
I dati a disposizione del Fisco per pre-compilare la dichiarazione - Per
l'elaborazione della dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle Entrate utilizzerà le
informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell'anno
precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (ad
esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle
certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta con riferimento ad esempio ai redditi di
lavoro dipendente e assimilati e ai compensi per attività occasionali di lavoro
autonomo.
Inoltre, grazie al sistema “Tessera Sanitaria”, a partire dalla dichiarazione dei redditi
2016 (anno d’imposta 2015) nella dichiarazione precompilata confluiranno anche i
dati relativi alle spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni
d’imposta.
La tempistica – A partire dal 2015 (periodo di imposta 2014) vengono unificate le
scadenze per il 730 al 7 luglio, sia se il modello viene presentato direttamente dal
contribuente, sia se viene presentato tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista.
Il 7 luglio rappresenta il termine anche per:
• la consegna ai contribuenti della dichiarazione elaborata dai sostituti, dai Caf e dai
professionisti (in ogni caso la dichiarazione va consegnata al contribuente prima
dell’invio all’Agenzia delle Entrate, al fine di garantirgli la disponibilità della
dichiarazione prima della trasmissione);
• la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate ai
sostituti, ai Caf e ai professionisti.
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