L’intervento di risistemazione (e non sostituzione) delle finestre è intervento di manutenzione ordinaria che, se effettuato su edificio residenziale, è soggetto all’applicazione dell’Iva al 10% (articolo 2, comma 11, legge 191/2009, circolare 71/E del 2000) sempre se il fornitore dei materiali fornisce anche la manodopera (appalto o fornitura con posa in opera).
Se, invece, i materiali sono acquistati separatamente sono soggetti all’Iva con aliquota del 22%, mentre la manodopera è soggetta all’Iva al 10%.
Alle stesse conclusioni si giunge per la sostituzione delle serrande e l’installazione delle zanzariere, interventi di manutenzione straordinaria (articolo 3 Dpr 380/2001) e, come tali, soggetti all’Iva al 10% sempre se interventi eseguiti su edifici residenziali e sempre se il fornitore dei materiali fornisce anche la manodopera (appalto o fornitura con posa in opera).
Viceversa, l’acquisto delle zanzariere e delle serrande è soggetto all’Iva del 22%, mentre la manodopera è soggetta all’Iva al 10%. Nel caso di specie, non siamo in presenza di beni significativi (quali, ad esempio, infissi, sanitari e termosifoni, Dm 29 dicembre 1999), in presenza dei quali l’aliquota agevolata al 10% (di cui all’articolo 2, comma 11, legge 191/2009) può essere fruita solo sino a concorrenza del valore della manodopera e degli altri materiali impiegati nell’esecuzione dei lavori (intendendo per tale il corrispettivo richiesto per l’installazione, comprensivo anche delle materie prime impiegate – circolare 71/E/2000), mentre l’eventuale parte eccedente deve essere assoggettata all’aliquota ordinaria del 22%.
Fonte: L’esperto risponde – Il Sole 24 Ore
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