Finalmente con la circolare n. 11/E del 21/05/2014 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonifico con causale errata (riqualificazione energetica invece che recupero del patrimonio edilizio e viceversa) non pregiudica la detrazione Irpef (nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa)
Bonifico con causale errata
D. Con la risoluzione n. 55/E del 2012, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che
non è ulteriormente sostenibile la tesi volta a riconoscere la detrazione per gli
interventi di ristrutturazione edilizia anche in presenza di un bonifico
bancario/postale carente dei requisiti richiesti dalla norma, tale da impedire alle
banche e a Poste Italiane SPA, che accreditano il pagamento, di operare la
ritenuta del 4%, prevista dal D.L. 31/05/2010, n. 78 (così come modificato
dall’art. 22 del D.L. 98 del 2011), nei confronti delle imprese beneficiarie del
pagamento.
Ciò premesso, in presenza di tutti gli altri requisiti, si chiede se sia
possibile riconoscere la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia
nel caso in cui il contribuente nella causale del bonifico effettuato nel 2012 abbia
riportato erroneamente i riferimenti normativi dell’agevolazione per la
riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella previste per le
ristrutturazioni edilizie.
Si precisa che la banca ha regolarmente applicato la
ritenuta del 4%.
R. L’art. 25 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto, con decorrenza 1°
luglio 2010, l’obbligo per le banche e le poste italiane S.p.A. di applicare una
ritenuta, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con
obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici
disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la
detrazione d'imposta.
La misura della ritenuta applicabile, inizialmente fissata al
10%, è stata successivamente rideterminata al 4%, per effetto del comma 8
dell’art. 23 del decreto-legge n. 98 del 2011.
Ciò premesso, nell’ipotesi in cui l’indicazione nella causale del bonifico dei
riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli
edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia
dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l’applicazione della
ritenuta d’acconto del 4%, si ritiene che la detrazione possa comunque essere
riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa.
Le medesime conclusioni possono applicarsi anche nel caso opposto in cui, per
un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti
normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli
della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, fermo restando il
rispetto dei presupposti per la fruizione di quest’ultima detrazione.
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