Una parrucchiera offre ad una cliente taglio e shampoo. Per la prestazione effettuata è tenuta comunque a rilasciare ricevuta fiscale?
Poiché, a norma dell’articolo 3 del decreto del Dpr 633/72, le prestazioni di servizi – tra le quali rientra l’attività di parrucchiera – costituiscono operazioni imponibili se effettuate verso corrispettivo, tali prestazioni, se rese gratuitamente, non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva (vedasi, in tal senso, circolare ministeriale del 7 luglio 1983, numero 75/343297).
Pertanto, non vi è in tal caso alcun obbligo di rilascio di ricevuta fiscale.
L’esperto risponde del 07 aprile 2014
Nessun commento:
Posta un commento