La sola sostituzione della caldaia – non a condensazione né dotata di altre particolari caratteristiche di risparmio energetico – è ammessa a godere del beneficio della detrazione fiscale del 50% in 10 anni?
E’ cioè considerata manutenzione straordinaria?
La risposta è affermativa. E’ possibile applicare, sia per l’intervento sulle parti comuni che per le caldaie nei singoli appartamenti condominiali, o in un’abitazione unifamiliare, la detrazione xdel 50% come intervento di risparmio energetico, anche se la caldaia non è a condensazione (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 139, della legge 147/2013: questo il riferimento normativo da indicare nel bonifico, si veda la guida al 50% su www.agenziaentrate.it).
Nessun commento:
Posta un commento