Ai fini Iva, il caminetto è un bene significativo.
Pertanto si applica in parte l’aliquota Iva del 10% e in parte quella del 22%.
In presenza di fornitura con posa in opera di beni significativi (Dm 29 dicembre 1999), infatti, l’aliquota agevolata al 10% (di cui all’articolo 2, comma 11, legge 191/2009) può essere fruita, per questi, solo sino a concorrenza del valore della manodopera impiegata nell’esecuzione dei lavori (intendendosi per tale il corrispettivo richiesto per l’installazione, comprensivo anche delle materie prime impiegate – circolare 71/E/2000), mentre l’eventuale parte eccedente deve essere assoggettata all’aliquota ordinaria del 22%.
Nella fattura deve risultare la distinzione tra il valore del bene significativo e il restante corrispettivo al fine della distinzione dell’Iva al 10% rispetto a quella al 22%.
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