La detrazione del 50% (ex articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 139, legge 147/2013) si applica anche agli interventi diretti alla rimozione dell’amianto su abitazioni e relative pertinenze (box, cantine, soffitte, ecc.). Se l’intervento viene eseguito su edificio a destinazione residenziale, l’Iva si applica con l’aliquota del 10% (articolo 2, comma 11, della legge 191/2009, circolare 71/E/2000)
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