La legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha
prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici.
L’agevolazione è stata confermata nella misura del 65% per le
spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014.
La
detrazione è invece pari al 50% per le spese che saranno effettuate
nel 2015.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che
riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la
detrazione si applica nella misura del:
- 65%, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 30 giugno 2015
- 50%, per le spese che saranno effettuate dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.
Dal 1° gennaio 2016 (per i condomini dal 1° luglio 2016) l’agevolazione sarà invece
sostituita con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese relative alle
ristrutturazioni edilizie. La presente guida descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la
detrazione (dall’Irpef e dall’Ires) e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure
da seguire per poterne usufruire.
Tra le principali disposizioni introdotte negli ultimi anni, ricordiamo:
- l’obbligo di inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, quando i lavori proseguono oltre un periodo d’imposta
- la modifica del numero di rate annuali in cui deve essere ripartita la detrazione (dal 2011 è obbligatorio, infatti, ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo)
- l’esonero dall’obbligo di presentazione dell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica per la sostituzione di finestre, per l’installazione dei pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
- la ritenuta d’acconto (del 4%) che banche e Poste devono operare sui bonifici effettuati dai contribuenti non titolari di reddito d’impresa
- l’eliminazione dell’obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.
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