lunedì 13 gennaio 2014

Assegno per il nucleo familiare dei comuni

È un assegno concesso dai Comuni e pagato dall’Inps.
Tale prestazione è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.

COSA SPETTA
Un assegno mensile al nucleo familiare per tredici mensilità.

A CHI SPETTA
Hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare dei Comuni:
cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
i nuclei familiari composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo;
nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica (I.S.E.) valido per l’assegno. Per l’anno 2013 l’ISE è pari a 25.108,71 euro per un nucleo di 5 componenti di cui almeno tre figli minori.

LA DOMANDA
Deve essere presentata al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’Assegno al nucleo familiare (ANF).
Deve essere accompagnata da una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.).
L’INPS provvede al pagamento dell’assegno con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) per i dati ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.
Il richiedente deve indicare sulla domanda la modalità di pagamento.

QUANDO SPETTA
Spetta in presenza di:
nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo;
risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica (I.S.E.) valido per l’assegno.
Il diritto all’assegno cessa:
Dal 1° di gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito del reddito oppure dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo.

QUANTO SPETTA
L’importo dell’assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT. Per l’anno 2013 l’importo è pari in misura intera a euro 139,49 mensili.

Per maggiori informazioni: www.inps.it 

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