L’ordinanza n. 134 del 26/11/2013 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, entrata in vigore il 10/12/2013 sulla Gazzetta Ufficiale anno 154° - numero 289, oltre alle altre disposizioni relative all’alluvione del 21 ottobre scorso, ha reso possibile la sospensione dei mutui per i cittadini e le attività produttive che risiedono o hanno sede legale o operativa nei comuni individuati dal Commissario delegato.
“Entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’ ordinanza, gli istituti di credito e bancari dovranno informare i detentori di mutui - almeno presso le filiali ed i propri siti internet - della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonchè il termine, non inferiore a 30 giorni, per esercitare la facoltà di sospensione. Nel caso di mancanza della comunicazione da parte delle banche nei termini e con i contenuti prescritti, verranno sospese fino al 30 aprile 2014 le rate in scadenza entro quella data”.
E’ quindi necessario che gli interessati si rivolgano direttamente alla propria banca per avere tutte le informazioni in merito alle richieste da presentare. Le banche, infatti, potrebbero limitarsi, per questa disposizione, alla semplice pubblicazione sul proprio sito o presso le proprie filiali.
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