Articolo tratto da La Nazione di oggi.
Vittoria in Cassazione per gli abitanti della Garfagnana che per anni hanno protestato contro i cattivi odori provenienti dai rifiuti già inceneriti, o in attesa di essere bruciati, dal termovalorizzatore della ‘Severa spa’ in località Belvedere del Comune di Castelnuovo in Garfagnana.
La Suprema Corte – con la sentenza 44444 della Terza sezione penale, con un verdetto pilota – ha infatti accordato la massima tutela ai residenti ammorbati dai miasmi stabilendo che le norme sui rifiuti devono essere interpretate nel senso che l’utilizzo delle migliori tecnologie deve essere imposto anche per abbattere i cattivi odori e non solo alle varie fasi più strettamente legate al ciclo di trattamento dei rifiuti. Così sono stati condannati il gestore dell’impianto Oscar Guidi e il direttore tecnico Antonio Bunazza che dovranno pagare una ammenda – la cui entità non è precisata nel verdetto – come già stabilito dal Tribunale di Lucca il 14 novembre del 2011.
I due imputati sono stati ritenuti responsabili “di aver depositato i rifiuti solidi urbani in ingresso ed i rifiuti prodotti, consistenti nelle scorie incenerite, in aree prive di sistemi atti al contenimento degli odori generati dai rifiuti medesimi”. In Cassazione, i due imputati si sono difesi sostenendo “l’inesistenza di prescrizioni concernenti le emissioni di odori” e facendo presente che nell’atto di abilitazione all’uso del termovalorizzatore mancava “la indicazione di specifiche misure per le emissioni odorigene”.
In risposta, la Suprema Corte ha affermato in principio in base al quale la violazione alla normativa sui rifiuti del 2005 si configura anche “con l’inosservanza delle prescrizioni” che hanno carattere generale e “riguardano l’adozione di adeguate misure affinché le attrezzature utilizzate nell’esercizio negli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo i criteri della migliore tecnologia disponibile, senza che sia quindi necessaria una espressa previsione nel titolo abilitativo”.
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