domenica 25 agosto 2013

Tares: chi è escluso dal tributo

Pubblico alcuni articoli interessanti del regolamento comunale per la disciplina della Tares (tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili). Clicca qui per leggere l'intero regolamento.

Innanzitutto l'articolo 2: presupposto per l'applicazione del tributo
Presupposto del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l’occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

L'articolo 5 interessa a molte persone perchè è relativo all'esclusione dal tributo
Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche,vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
b. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori o, in assenza, alla data di inizio dell’occupazione;
c. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;
d. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l’assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico; 
e. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze gas, acqua, luce;
f. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;


g. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
h. sale espositive di musei, pinacoteche e simili.
Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

L'articolo 6 riguarda invece le riduzioni del tributo
1. Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona servita (perimetrata) in cui è effettuata la raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% , limitatamente alla quota variabile, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 1000 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.
2. L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
3. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, tenendo conto dei comportamenti virtuosi delle utenze domestiche che provvedono alla raccolta differenziata della frazione umida o altre tipologie di RSU e RSAU, mediante conferimento differenziato dei rifiuti prodotti, attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata. La misura delle predette differenziazioni viene determinata annualmente sulla base dei dati relativi alla raccolta differenziata.
4. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, mediante comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune da presentare a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, è concessa una riduzione del tributo, pari al 10%, da applicarsi in sede di conguaglio. (clicca qui per richiedere la compostiera!)
5. L'ente gestore del servizio può verificare l’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
6. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione del 30% del tributo da applicarsi in sede di conguaglio, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati.

L'articolo 7 riguarda le agevolazioni
E’ riconosciuta al Comune la facoltà di determinare annualmente, con specifico atto deliberativo adottato dalla giunta comunale, forme di agevolazione tributaria, a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico-sociale. 

Ho preparato per gli abitanti del Comune di Gallicano questo simulatore per il calcolo della Tares. Clicca qui.

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