Gli interventi per il risparmio energetico possono essere agevolati solo se sono effettuati su edifici esistenti e non su quelli di nuova costruzione.
La prova della esistenza dell’edificio è data dall’iscrizione dello stesso in catasto o dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’Ici, se dovuta e comunque fino al 2011 (circolare agenzia delle Entrate 31 maggio 2007, n. 36/E, paragrafo 2).
Con la sostituzione dell’Ici con l’Imu dal 2012, il pagamento dell’imposta non deve più essere considerato un requisito necessario per provare l’esistenza dell’abitazione principale, ai fini dell’agevolazione sugli interventi per il risparmio energetico
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