Anche se l’Ici è stata sostituita dall’Imu dal 2012, “ai fini del controllo sulla spettanza della detrazione, restano valide le disposizioni contenute nel provvedimento del Direttore dell’agenzia dell’Entrate del 2 novembre 2011”, quindi, i contribuenti sono ancora tenuti a conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, le ricevute di pagamento dell’Ici se dovuta.
Se a chiedere l’agevolazione è un soggetto non tenuto al pagamento dell’Ici, come, ad esempio, l’inquilino, non è necessaria la conservazione delle copie delle ricevute, in quanto l’imposta è pagata dal proprietario dell’unità immobiliare.
Lo stesso vale per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali.
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