Con Il decreto legge varato ieri dal Consiglio dei ministri è stata sancita l’esenzione dall’Imu dell’abitazione principale per quanto riguarda la prima rata, quella che si sarebbe dovuta pagare a giugno e che era stata sospesa sino al 16 settembre.
C’è l’impegno politico – non ancora inserito in una norma di legge ma solo annunciato nella conferenza stampa che si è tenuta dopo il Consiglio – di arrivare anche alla cancellazione del saldo del 16 dicembre per tutti i soggetti che non hanno versato l’acconto.
Sono fuori dall’esenzione della prima rata (e presumibilmente anche della seconda) le abitazioni chiamate impropriamente “di lusso”, cioè quelle appartenenti alle categorie catastali A/1 (signorili), A/8 (ville) e A/9 (palazzi e castelli di eminenti pregi storico-artistici).
Dal 2014, poi, l’Imu sparirà definitivamente perché verrà assorbita all’interno della service tax insieme ad altre imposte, come la Tares.
Il testo entrato ieri pomeriggio in Consiglio dei ministri, comunque, non interviene sulla definizione di “abitazione principale”.
Per individuare con esattezza gli immobili che in prospettiva saranno esenti dall’imposta, occorre partire dalla definizione legislativa contenuta nel decreto salva-Italia (articolo 13, Dl 201/2011) e dagli orientamenti interpretativi e di prassi.
Ai fini Imu, l’abitazione principale è l’unica unità immobiliare nella quale il contribuente risiede anagraficamente e dimora abitualmente. I requisiti della residenza e della dimora abituale devono coesistere.
L’abitazione principale, per esempio, non va confusa con l’unica casa posseduta da un soggetto che però risiede in un altro immobile (in affitto).
L’abitazione principale deve inoltre essere un’unica unità immobiliare: in presenza di due abitazioni contigue e autonomamente accatastate, una sola è esente anche se entrambe sono unitariamente adibite a dimora della famiglia. Per applicare l’esenzione occorre l’accatastamento unitario dei due immobili.
Insieme a ogni abitazione principale sono agevolate le sue pertinenze: nel limite, però, di un’unità immobiliare per ciascuna delle categorie C/2 (magazzini, soffitte e cantine), C/6 (box auto) e C/7 (tettoire), per un massimo quindi di tre. Non rileva il loro eventuale accatastamento autonomo. Se una di esse è accatastata con l’abitazione, va trattata come tale.
L’immobile a uso gratuito di un parente non si considera abitazione principale, neanche in presenza di clausole regolamentari del Comune, a differenza di quanto accadeva con l’Ici.
Inoltre, la qualifica di abitazione principale va rapportata ai mesi dell’anno durante i quali sussistono le condizioni di legge. A questi fini, un periodo di almeno 15 giorni si considera pari a un mese. Così, per chi cambia la residenza per esempio il 20 ottobre, la vecchia abitazione principale sarà esente – in prospettiva – per tutto il mese di ottobre.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Nessun commento:
Posta un commento