lunedì 3 giugno 2013

Bonus per ristrutturazioni e risparmio energetico

Documentazione edilizia
REQUISITO
I lavori effettivamente eseguiti e riportati nelle fatture devono essere conformi a quelli indicati nella comunicazione, Scia o Dia, al Comune.
CONSEGUENZE
Se i lavori che risultano dalle fatture sono difformi da quanto dichiarato, si decade dal beneficio. Se per i lavori eseguiti non serve un titolo edilizio, si può redigere un’autocertificazione.

Comunicazione alla ASL
REQUISITO
Se è obbligatoria la notifica preliminare all’Asl sulle condizioni di sicurezza nei cantieri (in caso operino più imprese o una sola impresa se l’intervento dura più di 200 giorni/uomo), occorre verificare il possesso della ricevuta di presentazione all’Asl della comunicazione.
CONSEGUENZE
L’omissione della preventiva comunicazione causa la decadenza dal beneficio se i lavori rientrano tra quelli per cui la comunicazione è obbligatoria in base alla legislazione in materia di sicurezza sul lavoro (circolare 121/1998).

Indicazioni nei bonifici
REQUISITO
Nel bonifico occorre indicare il codice fiscale di chi sostiene la spesa, la partita Iva o il codice fiscale del beneficiario del pagamento e la causale del versamento con i riferimenti normativi corretti: articolo 16-bis del Tuir per le spese per il recupero del patrimonio edilizio pagate dal 2012 e legge 449/97 per le spese precedenti; legge 296/2006 per gli interventi per il risparmio energetico.
CONSEGUENZE
Niente bonus se il bonifico è incompleto. Si può regolarizzare facendo un nuovo bonifico con i dati corretti (ma vale il principio di cassa e le somme pagate nel 2013 si detraggono in Unico/730 2014). La causale sbagliata dovrebbe essere scusabile. Inoltre, si può chiedere a banca o poste di dichiarare che è stata usata la procedura “ZX” che applica la ritenuta del 4% al beneficiario.

Spese pagate senza bonifico
REQUISITO
Non è necessario attestare mediante bonifico bancario le spese sostenute per oneri di urbanizzazione, le ritenute di acconto operate sui compensi professionali, l’imposta di bollo, i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.
CONSEGUENZE
Se per gli oneri corrisposti ai Comuni il pagamento avviene comunque mediante bonifico, è opportuno indicare nella motivazione del bonifico il Comune come soggetto beneficiario e la causale di versamento (per esempio: oneri di urbanizzazione o Tosap).

Fatture e ricevute
REQUISITO
Le fatture e le ricevute fiscali devono comprovare che è stata sostenuta la spesa su cui si intende applicare la detrazione fiscale. I documenti devono essere intestati a chi esegue i pagamenti.
CONSEGUENZE
La detraibilità spetta se le fatture ed i bonifici sono intestati agli stessi soggetti. E’ possibile, se ci sono discrepanze nei documenti, annotare su questi i nominativi di chi ha sostenuto effettivamente la spesa.

Consenso del proprietario
REQUISITO
Se i lavori sono stati pagati da chi detiene l’immobile, bisogna essere in possesso della dichiarazione di consenso del proprietario dell’immobile all’esecuzione dei lavori.
CONSEGUENZE
A rigore, se manca la dichiarazione di consenso del proprietario, non si può usufruire della detrazione. Ma questo documento non deve essere inviato ad autorità ufficiali.

Documentazione all’Enea
REQUISITO
Per i soli lavori agevolati al 55% (bonus che ora passa al 65%), entro 90 giorni dalla fine dei lavori l’interessato deve inviare all’Enea la documentazione che attesta l’intervento, variabile a seconda del tipo di lavori eseguiti. L’Enea attesta la ricezione della documentazione inviando una mail di conferma. La mail deve essere conservata per fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi
CONSEGUENZE
Per i lavori conclusi dopo il 3 luglio 2012, se non è ancora stata inviata la documentazione all’Enea, si può sfruttare la “remissio in bonis”, prevista dal decreto legge 16/2012. La documentazione deve essere inviata entro i termini fissati per la presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si intende fruire della detrazione (30 settemrbe 2013). Va versata la sanzione di 258 euro.

Comunicazione all’Entrate
REQUISITO
Per i soli lavori agevolati al 55% (il bonus passerà ora al 65%) che proseguono per più periodi d’imposta è necessario inviare una comunicazione all’agenzia delle Entrate. Il modello non deve essere presentato se i lavori sono iniziati e conclusi nello stesso periodo d’imposta.
CONSEGUENZE
Se la comunicazione è inviata in ritardo si decade dall’agevolazione. E’ applicabile la sanzione in musura fissa (da 258 a 2.065 euro), a condizione che la documentazione sia inviata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si intende usufruire della detrazione.

Ricevute di pagamento dell’Imu
REQUISITO
Devono essere conservate anche le ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, qualora sia dovuta.
CONSEGUENZE
La decadenza non è prevista per ritardato o errato pagamento dell’imposta municipale sugli immobili.

Certificazione dell’amministratore
REQUISITO
Per interventi realizzati sulle parti comuni è sufficiente una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, con cui attesta di avere adempiuto agli obblighi previsti e precisa l’importo per il quale beneficiare della detrazione. Se ci sono spese che godono di detrazioni diverse per gli stessi lavori, il professionista deve distinguerle con precisione.
CONSEGUENZE
Se l’amministratore non compila correttamente la certificazione, il contribuente può chiedergli di correggerla rettificando gli importi prima di presentare la dichiarazione dei redditi.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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