Possono essere considerati a carico i seguenti "altri familiari", sempre che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (quindi escludendo gli ex coniugi che ricevono un assegno):
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle;
- i nonni e le nonne
I figli, a prescindere dalla loro situazione, ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".
Nessun commento:
Posta un commento