La spesa detraibile o deducibile comprende, oltre al costo del bene o servizio, anche gli oneri accessori. Il principale onere accessorio è l'Iva, applicata sui beni acquistati (per esempio, medicinali, sussidi per disabili, dispositivi eccetera) e su alcune prestazioni professionali (come per esempio, quelle dei veterinari).
Allo stesso modo entra nella spesa detraibile (Risoluzione n. 444/E/2008) l'imposta di bollo di 1,81 euro dovuta sui documenti fiscali per prestazioni esenti o escluse dal pagamento dell'Iva superiori a 77,47 euro (tipicamente le fatture dei sanitari e le ricevute per i ticket su visite, analisi e ricoveri).
L'imposta di bollo è per legge a carico del cliente (come previsto dall'articolo 1199 del Codice Civile): secondo l'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 444 citata) per detrarre il bollo non basta che sia presente la marca in fattura, ma occorre che l'importo di 1,81 euro sia stato distintamente addebitato con voce specifica.
Se il documento viene rilasciato senza bollo, il cliente non può limitarsi ad applicare la marca di 1,81 euro, ma per poter detrarre il costo della marca, dovrebbe, secondo la citata Risoluzione n. 444 dell'Agenzia, presentare la fattura al competente Ufficio per la regolarizzazione ex articolo 22 del Dpr 642/72.
E' bene, quindi, porre la massima attenzione nel compilare il modello 730: se la fattura reca il bollo, ma non contiene l'addebito specifico di 1,81 euro, questo importo non può essere aggiunto al costo detraibile. Se invece il bollo è addebitato in fattura, la detrazione spetta anche sull'importo di 1,81 euro.
Si ritiene che il principio generale di detraibilità si possa estendere anche ad altre spese accessorie, per esempio le spese postali per pagamenti a mezzo bollettini, Mav, Rav e simili e le spese di bonifico bancario.
Nessun commento:
Posta un commento