Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
- costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),
- non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
l'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).
Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di
Euro 28,40 per gli autoveicoli
Euro 11,36 per i motoveicoli
La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento. Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.
Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:
- costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
- non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
La Regione Toscana - con Legge Regionale n.43 del 20/12/2002 - ha introdotto importanti novità per il pagamento delle tasse automobilistiche dovute per i veicoli storici ultraventennali.
Le novità riguardano le tasse automobilistiche dovute a partire dall'anno 2003 e per i precedenti anni 2001 e 2002.
A partire dal 1° gennaio 2003 per i veicoli ultraventennali, al posto della tassa automobilistica ordinaria, deve essere pagata una tassa di possesso forfettaria, pari a:
Euro 60,00 per gli autoveicoli
Euro 25,00 per i motoveicoli
da versare negli stessi termini e con la stessa periodicità previsti per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria. Il versamento può essere eseguito presso le Delegazioni ACI situate nelle Regioni convenzionate, presso gli sportelli del consorzio Sermetra e presso gli uffici postali, utilizzando il conto corrente postale n.7500 intestato alla Regione Toscana. I
n caso di ritardo vengono applicate, come di consueto, le sanzioni e gli interessi previsti dalla vigente normativa.
IMPORTANTE: Se la tassa automobilistica ordinaria è più favorevole di quella forfettaria, si può versare la tassa ordinaria.
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