La detenzione esclusiva di radio in ambito familiare comporta l’obbligo del pagamento del canone Rai ordinario? I pc sono assoggettabili al canone?
La detenzione esclusiva di apparecchi radio non comporta il pagamento del canone ordinario in ambito familiare. Con nota del 22 febbraio 2012, il ministero dello Sviluppo economico, dipartimento per le Comunicazioni, ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (Rdl 246/1938).
In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.
Ne consegue, ad esempio, che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili al canone.
Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore - come tipicamente un televisore - rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio, perché lo si intende utilizzare solo per la visione di dvd).
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