lunedì 29 ottobre 2012

Nel bonifico per le ristrutturazioni edilizie non è richiesto il numero della fattura

In relazione ai bonifici per agevolazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia ed efficienza energetica, non mi è chiaro se è obbligatorio inserire, a pena di decadenza dell'agevolazione, il riferimento al numero di fattura nella causale del bonifico. Se sì, nel caso in cui ci si sia dimenticati di inserirla, quale possibilità c'è per rimediare? 

Nel caso di spese per lavori di ristrutturazione edilizia, non può essere riconosciuto il diritto alla detrazione Irpef del 36%-50%, nell'ipotesi in cui il bonifico bancario/postale effettuato per il pagamento delle spese sostenute, sia carente dei requisiti richiesti dalla norma: causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. 
Questo il principale chiarimento dell'agenzia delle Entrate contenuto nella risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012, in risposta ad un'istanza Irpef del 36% per gli interventi di recupero edilizio. 
Sul tema, in ordine alle modalità operative di pagamento delle spese per le quali è riconosciuto il diritto alla detrazione, con la risoluzione 55/E/2012, l'Agenzia delle Entrate supera il proprio precedente orientamento (circolare 24/E/2004 e risoluzione 300/E/2008), negando la possibilità di fruire dell'agevolazione fiscale qualora il bonifico bancario/postale sia carente dei requisiti richiesti dalla legge. La carenza dei suesposti requisiti nel bonifico bancario/postale, pregiudica, infatti, le possibilità alle banche e alle Poste Italiane SPa di operare la ritenuta fiscale del 4% (articolo 25 del Dl 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010). 
In sostanza, non sarà possibile poter fruire della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, qualora il bonifico sia carente dei dati identificativi delle parti (partita Iva o codice fiscale) o non sia indicata la causale del versamento (legge 449/1997) proprio come nel caso di specie. 
Resta inteso che la detrazione potrà essere riconosciuta nel caso in cui il contribuente proceda alla ripetizione del pagamento all'impresa venditrice con un nuovo bonifico bancario/postale, nel quale siano stati inseriti correttamente tutti i dati richiesti dalla legge.
Per quanto attiene la causale di versamento non è obbligatorio inserire anche il numero della fattura, ma è sufficiente l'indicazione, come suddetto, del riferimento normativo di legge.

Fonte: L'esperto risponde del Sole 24 Ore - Marco Zandonà

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2 commenti:

  1. Grazie mille per l' informazione, mi trovo anch'io nella stessa situazione ho dimenticato di inserire il numero e la data della fattura, sono invece presenti tutti gli altri dati. Mi sembra di capire che quindi non dovrei perdere la possibilitò di ricevere il bonus. Inoltre questo era il primo bonifico di acconto a cui seguiranno i successivi che compilerò correttamente. Essendo passati un po' di anni da questo articolo mi chiedo se ci sono modifiche o questa informazione è ancora valida. Grazie mille

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