I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione
fiscale sono:
A. quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
In particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione
straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione
edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
B. Quelli indicati alle lett. a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono dunque ammessi all’agevolazione solo se riguardano parti
comuni di edifici residenziali.
C. Gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito
di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nelle precedenti
lettere A e B e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
La detrazione delle spese sostenute per questi interventi è stata introdotta dal decreto legge
n. 201/2011.
D. Gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a
proprietà comune.
E. I lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto
ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione).
F. Gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità
interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo
3, comma 3, della legge 104/1992.
La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli
immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di
strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna.
Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli
schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella
categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista
la detrazione Irpef del 19%
G. Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni
domestici.
Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice
acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi
di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad
esempio non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico
che sostituisca una tradizionale cucina a gas).
L’agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri
realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di
una presa malfunzionante).
Tra le opere agevolabili rientrano:
- l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti
- il montaggio di vetri anti-infortunio
- l’installazione del corrimano
H. Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento
di atti illeciti da parte di terzi.
Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione,
sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti
giuridicamente protetti).
In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare
interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato
con un istituto di vigilanza.
A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:
- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
- apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
- porte blindate o rinforzate;
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
- apposizione di saracinesche;
- tapparelle metalliche con bloccaggi;
- vetri antisfondamento;
- casseforti a muro;
- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
I. Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento
acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza
statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne.
Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche e per l’esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o
complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano
i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità
immobiliari.
Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per
la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
Altre spese ammesse all’agevolazione
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile
considerare anche:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);
- le spese per l’acquisto dei materiali;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco
e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di
recupero edilizio.
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