Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo quando
riguardano le parti comuni. La detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota
millesimale.
Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del
Codice civile: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici
solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio
necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere,
gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera.
Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine,
soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione.
Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria:
le opere di riparazione, rinnovamento
e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la
tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione
di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.
Se queste opere fanno parte di un intervento più vasto, come la demolizione di tramezzature,
la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l’insieme delle
stesse è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali.
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