Divieti per alcune specie
È vietata la raccolta di esemplari delle seguenti specie, nel
caso in cui la dimensione del cappello sia inferiore a:
- quattro centimetri per il Genere Boletus sezione Edules (porcini);
- due centimetri per l’Hygrophorus marzuolus (dormiente) e per il Lyophyllum gambosum (prugnolo)
È vietata inoltre la raccolta dell’ovolo buono quando non
sono visibili le lamelle.
Condizioni per la raccolta
- La raccolta dei funghi epigei è consentita nei boschi e terreni non coltivati nei quali sia permesso l’accesso e non sia riservata la raccolta. Nei parchi nazionali e regionali e nelle altre aree protette la raccolta dei funghi può essere soggetta a norme diverse e subordinata al possesso di autorizzazioni rilasciate dai soggetti gestori, sulla base di specifici regolamenti.
- La raccolta può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole a un’ora dopo il tramonto. Non devono essere usati strumenti che rovinano il micelio, lo strato superficiale del terreno e gli apparati radicali della vegetazione (rastrelli).
- È vietato l’uso di sacchetti di plastica. I funghi devono essere riposti in contenitori rigidi e aereati, atti a diffondere le spore.
- Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni sono titolari delle procedure autorizzative per la costituzione di aree di raccolta riservata a fini economici e di raccolta a pagamento su terreni in concessione appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale. • Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni possono prevedere divieti di raccolta, per un massimo di due giorni a settimana, per motivi di tutela ambientale o per armonizzare lo svolgimento di attività diverse all’interno delle aree boscate.
L’autorizzazione alla raccolta
è rilasciata dalla Regione
Nuove norme, più semplici e omogenee su tutto il territorio
regionale, per la raccolta dei funghi. La legge regionale n. 16
del 22/3/1999 che disciplina l’attività di raccolta degli epigei
spontanei è stata modificata recentemente in alcuni aspetti
sostanziali dalla legge regionale n. 58 del 17/11/2010 che è
entrata in vigore il 1° gennaio 2011.
Per la raccolta dei funghi sul territorio toscano occorre l’autorizzazione
che viene rilasciata dalla Regione Toscana e non
più dal Comune di residenza del richiedente.
L’autorizzazione è valida su tutto il territorio regionale; per
la ricerca all’interno dei parchi, nazionali o regionali, occorre
prendere visione dei rispettivi regolamenti che possono prevedere
ulteriori autorizzazioni e/o modalità di raccolta diverse da
quelle fissate dalla legge regionale.
Numero di conto corrente
L’autorizzazione alla raccolta è costituita dalla ricevuta di
versamento degli importi previsti, sul conto corrente postale
n. 6750946, intestato all’Amministrazione regionale.
La ricevuta deve riportare la causale ‘Raccolta funghi’ e le generalità
del raccoglitore e va portata con sé al momento della
raccolta, insieme a un documento di riconoscimento.
I dati della persona che effettuerà la raccolta devono essere
riportati sul bollettino in tutte le parti che lo compongono;
nel caso di versamento effettuato da chi esercita la potestà
genitoriale per conto di minori di diciotto anni, devono essere
riportate le generalità del minore.
Residenti in Toscana
I residenti in Toscana devono versare 13 euro per un’autorizzazione
valida sei mesi oppure 25 euro per un anno; tali
importi sono ridotti della metà per chi risiede nei territori classificati
montani ai sensi della L. 991/1952.
La stessa riduzione spetta ai ragazzi, tra i 14 ed i 18 anni,
che abbiano frequentato un corso di informazione ed educazione
organizzato dalle Amministrazioni provinciali o dalle
Comunità Montane e abbiano ottenuto il relativo attestato
di frequenza. Coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei
nel solo territorio del comune di residenza non sono tenuti a
munirsi di alcuna autorizzazione.
La raccolta per i turisti
I non residenti in Toscana devono pagare 15 euro per un giorno,
40 euro per sette giorni consecutivi, oppure 100 euro
per un anno. La data o l’indicazione della settimana devono
essere obbligatoriamente aggiunte nella causale dopo la dicitura
‘Raccolta funghi’. Per le autorizzazioni annuali la validità
decorre dal giorno in cui è stato effettuato il versamento.
In base a specifiche convenzioni con la Giunta regionale, i
Comuni toscani possono attivare ulteriori modalità di riscossione
degli importi per i non residenti. In questo caso viene
riconosciuta ai Comuni una parte degli introiti.
Versamenti effettuati entro il 2010
Le autorizzazioni acquisite dai residenti in Toscana entro il
31/12/2010 mantengono la loro validità fino alla loro naturale
scadenza (6, 12 o 36 mesi dalla data del versamento).
Le autorizzazioni turistiche sono decadute il 31/12/2010.
3 kg il tetto giornaliero
Il limite di raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi
a testa, salvo il caso di un singolo esemplare o più esemplari
concresciuti di peso superiore; il tetto giornaliero sale a
dieci chilogrammi solo nel caso in cui i residenti nei territori
classificati montani della Toscana raccolgano nel proprio comune
di residenza. Non ci sono limiti, invece, per imprenditori
agricoli e soci di cooperative agroforestali che, in possesso
dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine
rilasciato dagli Ispettorati micologici, svolgano la raccolta,
a fini di integrazione del proprio reddito, nella provincia di residenza.
In questo caso occorre far pervenire, anche in via telematica,
una semplice dichiarazione di inizio attività alla Comunità
Montana, Unione di Comuni o Provincia di competenza.
Gli stessi soggetti possono chiedere, inoltrando apposita domanda
alla competente amministrazione provinciale, analoga
deroga ai limiti di raccolta anche per territori provinciali diversi
da quello di residenza.
Scarica il pdf della Legge regionale n.16/99 modificata dalla Legge regionale n. 58/2010 in vigore dal 1° gennaio 2011
Nessun commento:
Posta un commento