Un aiuto alle famiglie sotto forma di contributo mensile in busta paga (o sulla pensione): l’importo dell’assegno familiare cambia a seconda del reddito complessivo della famiglia, del numero e della tipologia dei componenti. Ma influiscono anche la presenza di figli minori e di figli inabili al lavoro.
Il sostegno economico, che di per sé non è certo elevato, diventa però sostanzioso per i nuclei che hanno redditi bassi o situazioni familiari disagiate per motivi legati allo stato di salute dei componenti.
I limiti di reddito che servono per definire gli importi dell’assegno, stabiliti da apposite tabelle preparate dall’Inps, vengono annualmente rivalutati in base all’andamento dell’inflazione.
Chi ha diritto all’assegno familiare
Hanno diritto all’assegno le famiglie:
- dei lavoratori dipendenti (sia a tempo pieno sia part time), compresi quelli che lavorano a domicilio, gli apprendisti, i lavoratori domestici, gli stranieri (per questi ultimi, purché la loro famiglia sia residente in Italia). Per tutti questi lavoratori il diritto vale anche in caso di malattia, maternità, cassa integrazione, mobilità, aspettativa per cariche elettive o sindacali;
- dei pensionati da lavoro dipendente;
- dei soci di cooperative;
- dei lavoratori parasubordinati, cioè quelli con contratti a tempo determinato, per esempio a progetto, occasionali...
L’assegno familiare non spetta, invece, ai lavoratori autonomi, cioè ad artigiani, commercianti, liberi professionisti, coltivatori diretti.
Assegno familiare: quale reddito considerare
Il reddito che deve essere considerato per verificare se avete diritto a chiedere l’assegno familiare è composto da voci quali:
- i redditi complessivi assoggettabili all’Irpef (da lavoro, da pensione, da immobili, rendite...); i dati li trovate sulla dichiarazione dei redditi o sul Cud;
- i redditi di qualsiasi altra natura (redditi esenti da imposta, soggetti alla ritenuta alla fonte, a imposta sostitutiva), da indicare solo se superano i 1.032,91 euro; anche in questo caso, fate riferimento alla dichiarazione dei redditi o al Cud.
C’è una condizione da rispettare per avere diritto all’assegno: almeno il 70% del reddito familiare deve derivare da lavoro o pensione. In pratica, le altre fonti di reddito (rendite immobiliari, lavoro autonomo...) devono al massimo toccare il 30% delle entrate familiari complessive.
Assegni familiari: tempi e tabelle di riferimento
Per quanto riguarda lo spazio temporale, il reddito da prendere in considerazione è quello prodotto nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno e ha valore fino al 30 giugno dell’anno successivo. Quindi, per esempio, per il periodo 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013 si considera il reddito del 2011. Per vedere se avete diritto all’assegno e, nel caso, quanto vi spetta al mese, dovete fare riferimento alle tabelle che l’Inps rivede annualmente. Il percorso per trovarle online è un tortuoso, ma con un po’ di pazienza ce la potete fare. Dalla home page del sito Inps cliccate sulla casellina in alto a sinistra “Circolari e messaggi”, poi nella colonna di destra “Tutte le circolari”: cercate la numero 79 del 2012, lì c’è quello che vi serve.
A chi fare la richiesta
Nella stragrande maggioranza dei casi la richiesta per ottenere l’assegno familiare viene fatta al proprio datore di lavoro, che poi la gira all’Inps. Solo alcune categorie devono fare domanda direttamente all’Inps: colf, badanti, lavoratori agricoli dipendenti e disoccupati. Che sia al proprio datore di lavoro o direttamente all’Inps, il modulo per fare la richiesta è sempre lo stesso: è contraddistinto dalla sigla “Anf/Dip”.
Si trova online sul sito dell’Inps, attraverso una strada non semplicissima: dalla home page cliccate sulla casellina in alto a sinistra “Moduli”, poi nella fascia di sinistra “Prestazioni a sostegno del reddito”: a questo punto dovete avere la pazienza di scorrere l’elenco dei moduli fino a quando arriverete a quello relativo alla domanda di assegno per il nucleo familiare. Stampatelo, compilatelo e consegnatelo al vostro ufficio del personale.
Fonte: Altro Consumo
Nessun commento:
Posta un commento