Ho trovato in un distributore una comunicazione della Polizia di Stato che qui riporto.
Come ormai noto, l’art. 6 comma 4 lettera e) del Codice della strada, dopo le modifiche della legge nr. 120 del 29 luglio 2010 (“Disposizioni in materia di sicurezza stradale”), ha introdotto la possibilità per gli enti proprietari o gestori della strada di disporre, mediante ordinanza, l’obbligo per i veicoli di munirsi od avere a bordo catene da neve (c.d. mezzi antisdrucciolevoli) o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.
Le ordinanze hanno lo scopo di permettere agli enti citati, ovvero al sindaco all’interno dei centri abitati, di poter disporre di uno strumento di regolamentazione di cui far ricorso, per fluidificare la circolazione ed evitare blocchi, per un arco temporale predeterminato: esse sono valide, di conseguenza, anche quando non ci sono precipitazioni nevose in corso.
Le nuove disposizioni permettono poi agli organi di polizia stradale, cui compete la verifica dell’osservanza delle ordinanze lungo le tratte stradali e nei periodi indicati dalle prescrizioni , di controllare la presenza a bordo del veicolo delle catene da neve o la dotazione di pneumatici invernali e, in caso di mancanza, di applicare la sanzione pecuniaria prevista (da 80 a 318 euro).
La Polizia di Stato ricorda, inoltre, che basta che anche un solo utente non si adegui alla prescrizione per compromettere, nel momento in cui si trovi ad avere difficoltà nella marcia, l’intero sistema della circolazione e provocare ripercussioni e disagi sul traffico che lo segue.
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