La seconda sezione del Tar della Toscana boccia l'autorizzazione della Provincia e del comune di Gallicano per la realizzazione della centrale a biomasse di Gallicano. I giudici amministrativi (presidente Maurizio Nicolosi, estensore Bernardo Massari, primo referendario Pierpaolo Grauso) annullano l'atto delle amministrazioni provinciale e comunale e le condannano - assieme alla società energetica Feu de Bois interessata alla realizzazione dell'impianto - al pagamento delle spese in giudizio (tremila euro). Una bella vittoria per il legale rappresentante della società Giuseppe e Renata Venturi srl che, con l'appoggio dei comitati di Salute e Ambiente di Gallicano e Barga e di 56 cittadini delle zone interessate, aveva presentato ricorso contro l'okay all'autorizzazione della centrale.
E così l'autorizzazione unica concessa alla Feu de Bois verrà sospesa e saranno annullati gli atti connessi del procedimento urbanistico e le delibere del consiglio e della giunta di Gallicano.
E se il metro di valutazione del Tar Toscana è quello adottato per l'impianto a biomasse non è difficile ipotizzare un analogo comportamento dei giudici amministrativi quando il 19 ottobre saranno chiamati a decidere sul ricorso di cittadini e associazioni ambientaliste in relazione all'impianto dell'Alce per la produzione del tannino.
I FATTI
Il 25 giugno 2009 la società energetica Feu de Bois presenta alla Provincia un'istanza di autorizzazione unica finalizzata alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili (biomasse) in località Zinepri a Gallicano. Alla conferenza dei servizi convocata dalla Provincia vengono invitati tutti gli enti interessati (Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza, Autorità di Bacino, Arpat, Genio Civile, Asl e Ato).
La società energetica è proprietaria in quell'area di un immobile a destinazione produttiva realizzato nel 1996. Come risulta dal piano strutturale del comune di Gallicano la zona è sottoposta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico. Quindi per il rilascio dell'autorizzazione alla società energetica si svolgono due procedimenti urbanistici per la variante al piano territoriale di coordinamento della Provincia e per la variante al regolamento urbanistico del comune di Gallicano. Acquisiti i pareri favorevoli della Provincia e del comune di Gallicano il 28 maggio 2010 viene rilasciata l'autorizzazione.
LE CONTESTAZIONI.
L'atto viene subito impugnato dalla società a responsabilità limitata Giuseppe e Renata Venturi (proprietaria frontista dell'area in cui deve sorgere l'impianto e assistita dagli avvocati Pieraccini e De Simoni) che contesta una serie di comportamenti illeciti, di eccessi di potere e violazione di regolamenti e strumenti urbanistici posti in essere dal comune di Gallicano. In giudizio si uniscono 56 cittadini residenti tra Barga e Gallicano in relazione al pregiudizio ambientale che l'impianto a biomasse potrebbe arrecare.
LA DECISIONE.
I giudici amministrativi, dopo aver respinto le eccezioni di inammissibilità, sono entrati nel merito ritenendo il ricorso fondato per una serie di ragioni. Prima di tutto la società energetica non avrebbe avuto prima dell'inizio del procedimento o anche al rilascio dell'autorizzazione la disponibilità dell'area sulla quale realizzare l'impianto. E il collegio contesta anche la tesi, fatta propria dalla difesa del Comune di Gallicano, secondo cui la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili avrebbe la qualifica di «opera di pubblica utilità indifferibile ed urgente» ribadendo che non è possibile scindere in fasi diverse il momento dell'approvazione del progetto e del rilascio dell'autorizzazione da quello dell'acquisizione, anche tramite esproprio, dell'acquisto o della disponibilità del suolo su cui realizzare la centrale a biomasse.
Oltretutto, sempre secondo i giudici del Tar, gli atti successivi del comune di Gallicano non sono sufficienti a fornire la dimostrazione della disponibilità del suolo da parte della società Feu de Bois come si legge nella delibera del consiglio comunale del 13 aprile 2010 che si limita ad approvare lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra comune e società energetica per la realizzazione dell'impianto alimentato a biomasse.
C'è poi da tener presente la violazione al piano territoriale di coordinamento datata 13 gennaio 2000 che impedisce la collocazione di un impianto produttivo in un'area di pertinenza fluviale ammettendola soltanto nel caso di un insediamento già esistente e a condizione che vengano eseguite le opere di messa in sicurezza del sito. E l'area industriale in località Zinepri è da considerarsi insediamento consolidato non delocalizzabile. Infine, secondo i giudici, non è stata effettuata - prima dell'approvazione finale del progetto - alcuna valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali, economici e sulla salute umani dalla conferenza dei servizi, dalla Provincia o dal comune di Gallicano in modo da consentire la scelta motivata tra possibili alternative oltre a individuare aspetti che richiedano ulteriori integrazioni o approfondimenti.
Fonte: Il Tirreno del 24-09-11
Bravi!!! Una bellissima notizia... Forse le cose stanno cambiando!!
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