Con Sentenza n. 201101412 del 21/09/2011 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha ANNULLATO l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Lucca e dal Comune di Gallicano all’impianto a biomasse di Gallicano.
In particolare l’annullamento, previa sospensione, riguarda:
- la determinazione n. 3125 in data 28 maggio 2010, pubblicata all’Albo Pretorio dal 31 maggio 2010 al 14 giugno 2010, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Lucca, recante “d.lgs. 387/2003 L.R. Toscana 39/2005 – Autorizzazione unica – Feu de Bois Società Energetica s.r.l. – Impianto produzione energia da fonti rinnovabili/biomasse, stab. di Gallicano” (DOC. N. 1);
- tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, e in particolare:
- i pareri favorevoli rilasciati dai soggetti coinvolti nel procedimento, allegati alla medesima determina o comunque emessi con riferimento al suddetto procedimento;
- i verbali delle conferenze dei servizi in data 7 agosto 2009, 26 agosto 2009, 14 dicembre 2009, 24 maggio 2010, 28 maggio 2010 (DOC. N. 2);
- gli atti tutti del sub procedimento urbanistico, attivato all’interno del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica, avente a oggetto la perimetrazione dell’ambito consolidato posto in Gallicano, loc. Zinepri, ai sensi dell’art. 60, comma 4, del P.T.C., con particolare riguardo alla riunione conclusiva in data 21 maggio 2010 (DOC. N. 3);
- le delibere del Consiglio e della Giunta comunale di Gallicano con le quali detti organi si sono espressi favorevolmente al progetto di impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o hanno assunto decisioni a ciò finalizzate, ovvero, a quanto consta e facendo espressa riserva per quanto ancora non conosciuto, la delibera C.C. n. 38 in data 28 novembre 2008 (DOC. N. 4), la delibera G.C. n. 40 del 7 aprile 2009 (DOC. N. 5), la delibera C.C. n. 9 in data 21 aprile 2009 (DOC. N. 6), delibera G.C. n. 47 del 4 maggio 2010 (DOC. N. 7), la delibera C.C. n. 13 del 19 maggio 2010 (DOC. N. 8).
Condanna inoltre le Amministrazioni resistenti e la società controinteressata, in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 3.000,00, oltre IVA e CPA.
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