Dal 1° gennaio 2011 le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito, o su quello di amministrazioni affini o di associazioni, tutti gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale, come bandi di concorso, permessi di costruzione, delibere del Consiglio e della Giunta comunale, elenco dei beneficiari di provvidenze economiche.
E’, infatti, entrato in vigore, dopo un anno di proroga, l’art. 32 della L.69/09, relativo all’eliminazione degli sprechi dovuti al mantenimento dei documenti in forma cartacea. In base ad esso “gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obblighi”.
Le pubblicazioni effettuate su carta non hanno più valore legale: si passa da un obbligo di dare pubblicità mediante affissione degli atti presso un luogo fisico, l’albo pretorio, ad una pubblicazione sul sito web della Publica Amministrazione, l’albo pretorio on line.
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ha dedicato una scheda informativa a "Gli obblighi, le opportunità, i buoni esempi"relativi all'Albo.
Anche le pubblicazioni di matrimonio devono quindi comparire esclusivamente su Internet. In caso di inosservanza, la cerimonia non potrà essere celebrata (art.99 Codice civile); qualora questa avvenga lo stesso, il matrimonio non sarà nullo né annullabile ma potrà essere comminata una sanzione amministrativa che va da 41 a 206 euro a carico degli sposi e dell'ufficiale di stato civile.
Per le gare (procedure ad evidenza pubblica) e i bilanci, invece, il passaggio al digitale avverrà il 1° gennaio 2013. Nel frattempo la pubblicazione online di questi atti accompagnerà quella cartacea secondo modalità operative che verranno definite nei prossimi giorni con un Decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, di concerto con il ministro dei Trasporti, nelle materie di propria competenza. A partire dal 1 gennaio 2013 gli obblighi di pubblicità legale saranno assolti esclusivamente mediante la pubblicazione online sul sito istituzionale, mentre la tradizionale pubblicità sui quotidiani sarà solo facoltativa e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Resta ferma la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
Fonte: Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
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