mercoledì 17 novembre 2010

Certificazione energetica: dal 1° luglio anche per l'affitto


La certificazione energetica è un documento obbligatorio da allegare all'atto notarile in caso di trasferimento a titolo oreroso dell'immobile (compravendita). Dal 1 luglio 2010 la certificazione energetica è obbligatoria anche in caso di affitto dell'appartamento o del locale oggetto di certificazione.
L’obbligo certificazione energetica è ormai una realtà in qualsiasi tipo di movimentazione del patrimonio immobiliare, sia essa una compravendita (obbligo certificazione energetica compravendita) oppure un affitto (obbligo certificazione energetica affitto) in quanto in assenza di detta documentazione non è possibile stipulare la compravendita o rendere regolare il contratto di affitto.
L’obbligo di certificazione energetica ha un costo che ricade sul venditore o sul locatore ma molto spesso le parti si accordano per una divisione, a volte equa, della spesa così che anche l’acquirente possa avere il controllo sul soggetto certificatore al quale viene conferito formalmente l’incarico relativo all’obbligo certificazione energetica.
L’attestato certificazione energetica (ACE) è un documento previsto dalla Direttiva europea 2002/91/CE che riporta tutti i dati dell’immobili inerenti alla certificazione energetica.
L’attestato certificazione ha una validità di 10 anni (a partire dalla data di registrazione dell’attestato certificazione energetica stesso presso il catasto energetico) e deve essere obbligatoriamente redatto e asseverato da un soggetto certificatore abilitato.  
L’attestato certificazione energetica ha valore legale fin tanto che non vengono eseguiti interventi strutturali tali da modificare le prestazioni energetiche dell’involucro o delle superficie trasparenti. In parole povere la semplice sostituzione di una finestra comporta una variazione delle prestazioni termiche dell’edificio e quindi un valore di consumo diverso nell’attestato certificazione energetica.
Nell’attestato certificazione energetica sono indicati:
  • i dati del proprietario dell’immobile, del catasto energetico, del soggetto certificatore, dell’immobile e dell’edificio e i dati catastali;
  • la mappa satellitare dell’edificio;
  • la classe energetica di appartenenza;
  • le emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera;
  • gli indicatori di prestazione energetica;
  • le caratteristiche dell’impianto termico;
  • i possibili interventi migliorativi dell’impianto termico dell’edificio;
  • il timbro e la firma del soggetto certificatore;
  • note.
Le informazioni riportate dall’attestato certificazione energetica sono utili perché, indicando il rendimento energetico dell’immobile, consapevolizzano gli utenti ad un minor consumo evitando così gli sprechi. Inoltre l’attestato certificazione energetica fornisce al futuro acquirente dell’immobile ulteriori e preziose informazioni circa l’effettivo valore di consumo dell’immobile che intende acquistare.
Ai fini della validità del documento, l’attestato certificazione energetica deve essere registrato presso il catasto energetico e timbrato per accettazione dal Comune di competenza.

Giova sottolineare un aspetto molto importante ovvero quello relativo alle sanzioni per il locatore che non ottempera all’obbligo di consegna dell’attestato di certificazione energetica al locatario; la normativa prevede una sanzione amministrativa estremamente importante: da € 2.500 a € 10.000 di multa.

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1 commento:

  1. è una follia Europea la maggior parte degli immobili italiani sono di classe F o G e i proprietari ne sono consapevoli dovrebbe valere un'autocertificazione in caso di dichiarazione in classe G.

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