Il Sindaco afferma che l’aumento della Tarsu è legittimo in quanto la normativa in materia consente di ritoccare le tariffe e i prezzi pubblici in presenza di rilevanti incrementi di costi.
Questa è la normativa:
l’art.54 comma 1 bis del D.Lgs. 446/97 introdotto dall’articolo 54 della legge 388/2000 consente agli enti di modificare le tariffe e i prezzi pubblici in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario, stabilendo inoltre che tale incremento tariffario non possa avere effetto retroattivo. Tale norma, però, limita la sua applicabilità alle sole entrate extratributarie.
l’art.54 comma 1 bis del D.Lgs. 446/97 introdotto dall’articolo 54 della legge 388/2000 consente agli enti di modificare le tariffe e i prezzi pubblici in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario, stabilendo inoltre che tale incremento tariffario non possa avere effetto retroattivo. Tale norma, però, limita la sua applicabilità alle sole entrate extratributarie.
Ricordiamo che la Tarsu non è una TARIFFA, ma è una TASSA; la Tarsu non è una ENTRATA EXTRATRIBUTARIA, ma è una ENTRATA TRIBUARIA.
Quindi la NORMATIVA è chiara, non lascia dubbi! Il conguaglio Tarsu 2008 è ILLEGITTIMO e se il Comune di Gallicano rigetterà le istanze dei cittadini promuoveremo ricorso davanti alla Commissione Tributaria di Lucca.
Vi consigliamo di continuare a richiedere il rimborso!!
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