Divieto somministrazione alcolici di cui all’art. 23 della Legge comunitaria 2008: il Ministero dello sviluppo economico, con una risoluzione, chiarisce la questione. Non sono pertanto più necessari gli interventi a livello locale richiesti nei giorni scorsi. «Gli operatori del commercio su aree pubbliche, regolarmente autorizzati, sia che esercitino su posteggio isolato o posto all’interno di mercati o fiere, sia che commercializzino i propri prodotti in forma itinerante, potranno tranquillamente continuare ad effettuare la vendita di alcolici in recipienti chiusi, come d’uso. E anche chi effettua la somministrazione di alcolici su aree pubbliche nell’ambito di manifestazioni su area pubblica quali sagre, feste e riunioni straordinarie di persone in genere, sulla base di autorizzazione temporanea alla somministrazione di alimenti e bevande, non avrà alcun problema a continuare le normali attività di somministrazione di alcolici».«Lo ha chiarito con propria risoluzione urgente (n. 69837, del 30 luglio 2009)*, il Ministero dello sviluppo economico, raccogliendo le preoccupazioni dell'ANVA Confesercenti, che nelle ultime settimane aveva lanciato l’allarme circa il rischio che un’erronea interpretazione dell’art. 23 della Legge comunitaria 2008 potesse comportare un illogico stop alle regolari attività commerciali su aree pubbliche, laddove la ratio della legge non appare essere altra che quella di voler disincentivare la vendita e la somministrazione abusive di bevande alcoliche su aree pubbliche». «Il repentino intervento del Ministero – conclude la nota – ad un solo giorno dall’entrata in vigore del provvedimento, risolve una questione che preoccupava moltissimo operatori e che aveva messo in allarme anche molti Comuni pronti – come Firenze – ad emanare ordinanze per regolare il regime transitorio. Oggi questo intervento non è più necessario, ma l’Anva vuole comunque ringraziare quelle amministrazioni che si sono preoccupate di dare una soluzione agli effetti distorti di questo provvedimento” LEGGE 7 luglio 2009, n. 88.Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. (09G0100)«Art. 14-bis. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche) 1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 e` punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto e` commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma e` disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate. XIV COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche dell’Unione europea) SEDE REFERENTE: Legge comunitaria 2009. C. 2449 […] EMENDAMENTO Dopo l’articolo 7 aggiungere il seguente: ART. 7-bis. (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche). L’articolo 14-bis, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, è così sostituito:« 2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, nonché per la vendita di bevande alcoliche su aree pubbliche da parte degli operatori commerciali autorizzati ai sensi delle pertinenti discipline di settore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate ».
Fonte: Il Giornale di Castelnuovo
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