Secondo il Sindaco il conguaglio TARSU è legittimo facendo però riferimento a normative tutte precedenti il parere della Corte dei Conti ed in particolare riferendosi all'art. 54 del D.Lgs. 446/97 introdotto dall’articolo 54 della legge 388/2000 ed allo Statuto dei Contribuenti.
Ma leggete bene il punto 5 del Parere della Corte dei Conti (per comodità lo copio qui: 5. Le considerazioni svolte inducono a ritenere che soltanto con il bilancio di previsione si possano definire le quantità di risorse finanziarie che debbono essere impiegate per ottenere il livello quantitativo e qualitativo di servizi pubblici che l’ente intende assicurare alla collettività nel rispetto del principio fissato dall’art. 119, comma quarto della Costituzione, ed in tal senso si esprime anche il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 6400/06; devono però essere approfondite alcune tematiche che ineriscono fenomeni e fatti gestionali che, per ragioni impreviste e imprevedibili al momento dell’elaborazione dei documenti di programmazione e contabili, impongono aggiustamenti o aggiornamenti in corso d’esercizio. A tale riguardo il legislatore, con l’art.54 comma 1 bis del D.Lgs. 446/97 introdotto dall’articolo 54 della legge 388/2000, ha previsto un’ulteriore disciplina di dettaglio, diretta a consentire agli enti di modificare le tariffe e i prezzi pubblici in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario, stabilendo inoltre che tale incremento tariffario non possa avere effetto retroattivo. Tale norma, però, limita la sua applicabilità alle sole entrate extratributarie; questa interpretazione corrisponde sia ai principi della norma stessa che ai principi informatori della potestà tributaria locale, confermati dall’art. 3 comma 1 dello Statuto dei Contribuenti (Legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.) per il quale, relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. Laddove il legislatore abbia voluto introdurre deroghe ai termini di cui all’art. 53, comma 16, L.16 dicembre 2000 n.388 e dell’art. 172, lettera e), del TUEL, lo ha fatto esplicitamente come nel caso del decreto-legge 11 maggio 2007, n.61, convertito con la legge 5 luglio 2007, n.87, che ha introdotto una disciplina derogatoria per la sola regione Campania o come nel caso del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n.507, recante, tra le altre, norme per la revisione ed armonizzazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il quale detta all’art.79, comma 4, una disciplina transitoria circa la facoltà di riequilibrio delle tariffe consentendo, solo fino al 30 novembre 1994, la possibilità di modificare le tariffe TARSU prevista dall’art.33, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504). In definitiva la Sezione non ritiene possibile la variazione in corso di esercizio delle tariffe TARSU. Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota n. 91 del 15 dicembre 2008 (richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Castiglione di Garfagnana).
Il Sindaco afferma poi che il Parere della Corte dei Conti non è vincolante (ricordo che la Corte dei Conti - fonte Wikipedia - è un Organo di rilievo costituzionale, previsto dagli articoli 100 e 103 della costituzione italiana, che la ricomprende tra gli organi ausiliari del Governo. È un organo con funzioni consultive, di controllo e giurisdizionali).
Noi di "Gallicano c'è" riteniamo quindi, in base alla Delibera n. 4/2009/PAR della Corte dei Conti, illegittimo il conguaglio Tarsu 2008 ed informiamo tutti i cittadini che è possibile fare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca ed ottenere, in caso di esito positivo, il rimborso.
A breve vi comunicheremo l'iter da seguire per richiedere il rimborso del conguaglio Tarsu 2008.
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